FISCO: Il contributo unificato va pagato ancora con i vecchi metodi (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Le imposte. Versamenti elettronici in stand-by
Il contributo unificato va pagato ancora con i vecchi metodi

Il pagamento del contributo unificato resta fuori (per ora) dal processo tributario telematico. Si tratta della “tassa” che, dal 2011, ha sostituito le imposte che, fino a quel momento, gravavano sugli atti giudiziari relativi al processo tributario.
Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e deve essere versato al momento del deposito dell’atto introduttivo del giudizio in commissione tributaria: non solo il ricorso principale ma anche ogni atto processuale, autonomo rispetto a quello introduttivo, che comporti un ampliamento dell’ambito della causa.
L’importo del contributo unificato tributario viene determinato con riferimento al valore della controversia, che si stabilisce in base all’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. Se il contenzioso riguarda solo le sanzioni, il valore è costituito dalla loro somma.
Perché il processo tributario telematico sia completo occorre che anche il pagamento del contributo unificato possa essere eseguito telematicamente.
A questo fine l’agenzia per l’Italia digitale ha predisposto le linee guida che definiscono le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici, realizzando una specifica piattaforma tecnologica, il nodo dei pagamenti-Spc. Attraverso questo servizio l’utente del processo tributario telematico potrà pagare il contributo unificato e le spese di giustizia anche attraverso carte di credito o bancomat.
Tuttavia, il nodo dei pagamenti elettronici non è ancora entrato in funzione. Al momento, quindi, chi presenta l’atto introduttivo di un giudizio in commissione tributaria deve pagare il contributo unificato con le modalità tradizionali.
Per attestare il pagamento occorre scansionare l’originale cartaceo, sottoscrivere il documento digitale con firma elettronica qualificata o firma digitale e allegarlo alla nota di iscrizione a ruolo telematica.
Inoltre, è possibile compilare via web la nota di iscrizione a ruolo cartacea e depositare il ricorso “di carta” presso la commissione tributaria.
Per compilare la nota di iscrizione a ruolo devono essere indicati i dati generali, i ricorrenti, i rappresentanti e i difensori, il domicilio eletto, le parti resistenti e gli atti impugnati.
Deve infine essere compilata una scheda di calcolo relativa al valore della controversia e al contributo unificato tributario, nella quale occorre indicare le modalità di pagamento utilizzate e l’importo versato, specificando gli estremi del pagamento effettuato con modalità tradizionali (codice Abi, conto corrente postale, numero di contrassegno) e la data di pagamento. Stefano Cingolani

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