FISCO: Competenza anche per i professionisti (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Lavoro autonomo. Non si applica la riduzione alla metà dell’importo deducibile nel primo anno
Competenza anche per i professionisti

Sab. 28 – Professionisti e artisti ammessi alla maggiorazione degli ammortamenti e dei canoni di leasing ma per determinare il momento di effettuazione dell’investimento devono applicare il principio di competenza e non quello di cassa. Nei loro riguardi non trova, inoltre, applicazione il chiarimento della circolare 23/E/2016 sulla riduzione alla metà dell’importo deducibile nel primo anno.
L’agevolazione per gli investimenti in beni strumentali nuovi spetta anche alle persone fisiche che svolgono un’attività produttiva di reddito di lavoro autonomo e alle associazioni professionali nonché alle società commerciali tra professionisti (Stp), che producono, però, reddito d’impresa. La circolare 23/E ha ribadito che la norma non produce effetti ai fini dell’Irap neanche nei confronti dei soggetti che determinano la base imponibile secondo i criteri stabili per le imposte sui redditi in base all’articolo 5-bis del Dlgs 446/1997. Lo stesso principio è applicabile agli esercenti arti e professioni per i quali, in base al successivo articolo 8, la base imponibile è determinata assumendo i componenti «così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi».
L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Per verificare il rispetto di tale condizione anche i professionisti e gli artisti devono applicare, come confermato dall’Agenzia, le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir e non il principio di cassa dagli stessi abitualmente adottato. Il primo criterio appare, di regola, più vantaggioso, perché i pagamenti non devono essere necessariamente effettuati entro l’arco temporale stabilito dalla norma.
Assume, quindi, rilevanza la data della consegna o spedizione del bene o, se diversa e successiva, quella in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tenere conto delle clausole di riserva della proprietà. Non rilevano, invece, la data di trasmissione dell’ordine di acquisto o l’eventuale pagamento di acconti.
La circolare 23/E/2016 ha, altresì, ribadito che la maggiorazione «potrà essere dedotta dai soggetti titolari di reddito d’impresa, conformemente a quanto previsto dall’articolo 102, comma 1, del Tuir, solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene». Tale precisazione potrebbe far sorgere il dubbio che la stessa regola non risulti applicabile ai titolari di reddito di lavoro autonomo, non essendo prevista, nell’articolo 54 del Tuir, una specifica decorrenza per l’inizio dell’accertamento della quota di ammortamento se il bene strumentale non è stato ancora utilizzato nell’esercizio dell’attività (si veda la circolare 1/IR/2008 del Cndcec), perché va rispettato il principio dell’inerenza, la cui sussistenza non può essere dimostrata. Qualora, quindi, la consegna del bene acquistato in proprietà avvenga a dicembre 2016 e la sua entrata in funzione a gennaio 2017, l’investimento sarà agevolato ma i relativi vantaggi inizieranno a decorrere da quest’ultimo anno. I pezzi di ricambio e i beni che costituiscono la normale dotazione sono ammortizzabili dallo stesso anno dal quale decorre l’ammortamento del bene “principale”.
L’agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che l’importo della maggiorazione va determinato sulla base dell’ammortamento calcolato applicando i coefficienti stabiliti dal Dm 31 dicembre 1988, «ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 102, comma 2, del Tuir». Questa volta il chiarimento riguarda effettivamente le sole imprese perché quest’ultima disposizione non è applicabile agli esercenti arti e professioni. Gianfranco Ferranti

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile