FISCO: Antiriciclaggio, sanzionato un professionista su due (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

L’esito dei controlli della Gdf su 600 studi professionali nel triennio 2013/2015
Antiriciclaggio, sanzionato un professionista su due

Lun.9 – Un professionista su due non ha identificato il cliente o non ha regolarmente registrato la prestazione. Un sesto dei controllati non ha neanche istituito l’archivio. È quanto deriva dai risultati delle ispezioni della Guardia di finanza, negli ultimi 3 anni sugli studi professionali. Le verifiche hanno riguardato quasi 600 studi (593 per l’esattezza) nel triennio. A fronte delle 162 ispezioni del 2013, le stesse sono salite a 215 nel 2014 e 216 nel 2015.
Gli illeciti più frequenti riscontrati (in circa uno studio su due) hanno riguardato l’omessa, ritardata o incompleta registrazione del cliente, ma frequenti sono risultate anche le ipotesi di omessa identificazione. Analizziamo i dati nel dettaglio.
Gli illeciti penali. Fino al 6 febbraio 2016 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, il cd decreto depenalizzazione), costituivano illeciti penali ai sensi dell’art.55 del dlgs 231/07 sia la mancata identificazione del cliente che l’omessa, ritardata o incompleta registrazione. Tali fattispecie determinavano l’applicazione di una multa da 2.600 a 13 mila euro.
Nel corso dell’ultimo triennio, a fronte dei 593 studi professionali (dottori commercialisti, notai e avvocati in particolare) ispezionati dalle fiamme gialle, ben 324, cioè in media oltre il 50% dei professionisti verificati si sono visti contestare uno dei due tipi di reato.
Nello specifico le irregolarità più frequentemente riscontrate hanno riguardato l’omessa, incompleta o ritardata registrazione dei dati relativi al cliente o all’operazione (188 infrazioni), ma in molti casi è stata omessa la stessa identificazione del cliente.
Di fatto, quindi, gli illeciti penali sono stati quelli maggiormente posti in essere e rilevati nell’ambito degli adempimenti dei professionisti.
Le irregolarità amministrative. Sempre dalle ispezioni della Gdf, realizzate nell’ultimo triennio, è risultato che circa un professionista su 6 (oltre il 16%), non aveva mai istituito il registro antiriciclaggio (omissione sanzionata dall’art. 57, comma 3 del dlgs 231/07 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 50 mila euro).
Rilevanti sono, poi, risultate anche le omesse segnalazioni di operazioni sospette riscontrate in più di uno studio su 10 (in 65 casi su 593 ispezioni). Per le stesse, salvo che il fatto costituisca reato (es. concorso nel reato di riciclaggio si veda Cass. 14 gennaio 2016, n. 9472), l’art. 57, comma 4 del dlgs 231/07, prevede per il professionista, una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata.
Infine, le omesse comunicazioni di irregolarità sui trasferimenti di contanti hanno riguardato all’incirca uno studio su 20. In questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria per il professionista va dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione (art. 58, comma 7) con un minimo di 3 mila euro (legge 30/7/2010, n. 122). Luciano De Angelis

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