FISCO: Abuso qualificato dal vantaggio fiscale (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

La riforma del Fisco. Entrate al lavoro sulla circolare chiamata ad applicare la nuova disciplina in materia di elusione
Abuso qualificato dal vantaggio fiscale
Se manca questa caratteristica è inutile la verifica sulla ragione economica dell’operazione

MILANO. L’agenzia delle Entrate è al lavoro sulla circolare che dovrà offrire chiarimenti sulla nuova disciplina dell’abuso del diritto. Il provvedimento si annuncia complesso e potrebbe vedere la luce entro la fine dell’estate.
Dei temi sul tavolo dell’Agenzia ha parlato ieri a Milano Annibale Dodero, direttore centrale della Direzione normativa, nel convegno «Le operazioni straordinarie nel “nuovo” abuso del diritto: l’inizio di una nuova era?» organizzato dallo studio tributario e societario network Deloitte. All’incontro sono intervenuti anche Ivan Vacca (condirettore generale Assonime) Eugenio Della Valle e i professionisti dello studio Luca Miele, Francesco Saltarelli e Francesca Muserra.
In particolare, Dodero ha ricordato come l’Agenzia, nel solco del dettato della delega fiscale e della nuova disciplina dell’abuso del diritto o dell’elusione inserita nel decreto legislativo 128 del 5 agosto 2015 e in vigore dal 1° ottobre 2015, sta cercando di puntualizzare le condizioni che devono verificarsi affinché ci sia abuso.
Quest’ultimo va a collocarsi in quell’area tra evasione e legittimo risparmio d’imposta da sempre di difficile individuazione.
Ora sono tre i parametri che devono alimentare la repressione delle ipotesi di abuso: il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito; l’assenza nella operazione di una sostanza economica; e la non marginalità ovvero l’essenzialità del vantaggio fiscale perseguito.
È evidente che non si tratta di condizioni facili da appurare. Tuttavia, ha spiegato il direttore centrale Normativa, se il vantaggio fiscale non è indebito, vale a dire non è contrario alla ratio della normativa e ai principi dell’ordinamento non è necessario, nel senso che è inutile, interrogarsi sulla sostanza economica, concetto che può risultare di difficile individuazione.
Quindi, l’insussistenza del primo requisito rende superfluo l’esame successivo in quanto non si configura la condotta abusiva. In definitiva, non serve che l’amministrazione finanziaria si sforzi di verificare la ragionevolezza economica dell’operazione sospetta se dalla stessa non deriva al contribuente un vantaggio fiscale percepito in distonia con le regole fiscali attinenti al caso.
Ivan Vacca, condirettore generale Assonime, ha sottolineato la necessità che amministrazione finanziaria e operatori si attengano a un’interpretazione rigorosa delle norme. «Il nuovo articolo 10-bis coniuga il principio costituzionale di equa ripartizione del carico impositivo – ha precisato Vacca – con quello di diritto positivo secondo cui tale vantaggio per essere censurabile deve anche essere in contrasto con la ratio del regime invocato o dei principi generali dell’ordinamento. Pertanto, difficilmente questa previsione potrà essere degradata a norma procedimentale non precettiva come accaduto con il 37 bis. Il vero problema dell’articolo 10 bis è che pone una clausola a fattispecie indefinita e della quale occorre trovare una corretta collocazione tra la violazione diretta della norma fisale e il legittimo risparmio d’imposta. Un percorso difficile ma non impossibile».
Per Della Valle un discorso ad hoc va fatto per le imposte indirette diverse dall’Iva: «In effetti, l’articolo 10 bis, a mio avviso, deve essere applicato anche a tali imposte negli assetti onerosi». L’abuso del diritto in relazione alle imposte in questione va contestato attraverso questa disposizione e non già attraverso l’articolo 20 del Tur che resta sullo sfondo con funzione “interpretativa”. «Questo discorso – ha chiarito Della Valle – vale soprattutto nella sequenza conferimento-scissione/share deal, nelle quali l’abuso del diritto va riscontrato eccezionalmente nel caso di circolarità dell’operazione o di effetti compensativi dei diversi segmenti negoziali, quando non vi siano ragioni extrafiscali non marginali». Marco Bellinazzo

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