DIFENSORI D’UFFICIO: Difensori d’ufficio, è countdown (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Le istruzioni del Coa di Bologna sui nuovi adempimenti per rimanere nell’elenco
Difensori d’ufficio, è countdown
Richieste entro il 31 dicembre, pena la cancellazione

Lun.12 – Conto alla rovescia per l’invio della domanda di permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio. Entro il 31 dicembre, infatti, deve essere presentata la richiesta per poter restare iscritti nell’elenco unico nazionale e nella lista dei difensori d’ufficio innanzi al tribunale per i minorenni, pena la cancellazione dagli elenchi. Per quest’anno, inoltre, viste le modifiche apportate dal Consiglio nazionale forense al regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco, coloro che hanno già provveduto a inviare le domande che però non corrispondano ai nuovi requisiti, sono tenuti a inoltrare nuovamente la documentazione attenendosi scrupolosamente al regolamento rivisto dal Cnf. A dare le istruzioni agli iscritti è l’Ordine degli avvocati di Bologna, con una comunicazione recante adempimenti urgenti per inserimento o permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio. Da parte sua, il Cnf ha invece diramato una circolare che esonera gli avvocati difensori d’ufficio appartenenti ai Consigli dell’ordine delle zone colpite dai terremoti di agosto e ottobre scorsi dal dimostrare di avere assunto incarichi per restare iscritti negli elenchi. Entriamo nel dettaglio.
Le istruzioni. Il Coa di Bologna, considerando le modifiche apportate dal Cnf alle linee guida interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di difesa d’ufficio e al regolamento per la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco unico nazionale, ha deliberato alcune modifiche al proprio regolamento per le difese d’ufficio. Stabilendo che la partecipazione alle udienze deve essere autocertificata attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Cnf, onde evitare che lo stesso consiglio nazionale, unico soggetto legittimato a deliberare l’iscrizione o la permanenza nell’elenco unico nazionale, adotti provvedimenti negativi. Le udienze riportate, inoltre, devono essere relative al medesimo anno solare cui la richiesta di inserimento o permanenza si riferisce. Solo per quest’anno, in via eccezionale, nella richiesta di permanenza il richiedente potrà indicare le udienze cui ha partecipato a decorrere dal 20 febbraio 2015 e in tutto l’anno 2016. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo dovrà poi essere relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo nell’anno antecedente alla richiesta d’inserimento o di permanenza. Importanti novità, sottolinea la comunicazione del Coa di Bologna, riguardano anche l’inserimento nella lista dei difensori d’ufficio innanzi al tribunale per i minorenni: coloro che intendano iscriversi in questa lista dovranno infatti essere già inseriti nell’elenco unico nazionale ed essere in possesso dei requisiti previsti per la permanenza nell’elenco. In questo senso, il consiglio dell’ordine ha adottato una norma transitoria che consente a coloro che sono già iscritti nella lista dei difensori d’ufficio innanzi al tribunale per i minorenni, ma che non siano inseriti nell’elenco unico nazionale, di regolarizzare la propria posizione. Gabriele Ventura

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