DECRETO UFFICI GIUDIZIARI: Per la Cassazione processi più snelli e confronto scritto (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Dl giustizia. Solo per i nuovi ricorsi
Per la Cassazione processi più snelli e confronto scritto

Potenziamento dell’organico della Cassazione, trattenimento in servizio dei vertici della Suprema corte, della corte dei conti e del Consiglio di Stato e ricorso generalizzato alla Camera di consiglio, nel giudizi di legittimità. Queste le principali misure urgenti per definire il contenzioso della Suprema corte e riorganizzare gli uffici giudiziari, contenute nel Ddl di conversione del decreto legge 168, approvato dal Senato il 19 ottobre.
Per ingrossare le fila dei collegi giudicanti sia civili sia penali della Cassazione è previsto l’impiego, in via eccezionale, dei magistrati addetti all’ufficio del Massimario e al Ruolo, malgrado svolgano normalmente funzioni di merito. Si muove sulla scia della delega per la riforma del processo civile, la disposizione che generalizza l’uso della camera di consiglio per i procedimenti che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte e modifica la procedura del cosiddetto filtro. Si fa ricorso all’udienza pubblica solo se con il “filtro” non si riesce a definire in camera di consiglio o se la questione di diritto è di particolare rilevanza. Più snello il procedimento camerale davanti alle sezioni semplici: comunicazione alle parti e al Pm 40 giorni prima dell’udienza, 20 giorni prima l’accusa può depositare le sue conclusioni scritte, mentre quelle delle parti devono arrivare non oltre 10 giorni prima. La Corte si baserà sugli scritti senza interventi orali. Nel filtro é eliminata la relazione con la quale il consigliere indicava le ragioni di infondatezza o inammissibilità: la riforma taglia i tempi e affida al presidente il compito di indicare eventuali ipotesi filtro. Sarà la Camera di consiglio del filtro a rimettere la causa alla pubblica udienza se non trova ragioni per negarla. Interazione solo scritta anche per quanto riguarda le istanze sui regolamenti di competenza e di giurisdizione. Una disposizione transitoria chiarisce che le nuove regole si applicano solo ai ricorsi depositati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl e a quelli per i quali non è stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio.
Aumenta di un anno, da 3 a 4 anni, il tempo di permanenza necessario prima di trasferire il magistrato ordinario ad altra sede. Una disposizione che non si applica ai magistrati assegnati in prima sede dopo il tirocinio. Più generale il divieto di assegnazione del personale amministrativo degli uffici di sorveglianza ad altre amministrazioni fino al 31 dicembre 2019, a meno che non ci sia il nulla osta del presidente del tribunale di sorveglianza. In virtù della geografia giudiziaria si taglia di 52 unità il numero dei magistrati di merito di primo grado per aumentare il numero dei giudicanti di primo e secondo grado. Sono di più anche i magistrati di sorveglianza, gli amministrativo e i tecnici del Consiglio di Stato e del Tar.
Per assicurare la continuità degli incarichi apicali in Cassazione e nella magistratura contabile e amministrativa è prorogato fino al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio per chi non ha compiuto i 72 anni al 31 dicembre 2016. Mentre per i magistrati ordinari i termini di “scadenza” restano fermi: un distinguo considerato incostituzionale dall’Anm. P.Mac.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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