DDL CONCORRENZA: Società tra avvocati: arriva il socio di capitale (laleggepertutti.it)

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Società tra avvocati: arriva il socio di capitale
Società di capitali: si avvicina la figura del socio di investimento; approvato dalla Commissione Senato la norma del Ddl Concorrenza

Sempre più vicina la possibilità che gli studi legali, strutturati in forma di società, possano essere finanziati da un socio investitore che entri nel gruppo solo per apportare capitali. Ieri la Commissione Industria del Senato ha approvato, senza modifiche, l’articolo del Ddl Concorrenza dedicato appunto all’ingresso del socio di capitali all’interno delle compagini di avvocati. Trova, quindi, spazio la possibilità di far entrare all’interno delle società, soggetti terzi non professionisti, purché nel limite di un terzo del capitale sociale e fermo restando il principio della personalità della prestazione professionale.
In particolare, la norma prevede che “i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo” e che il venire meno di questa condizione “costituisce causa di scioglimento della società”. Inoltre, anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria “resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale”. L’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, mentre “la responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione”.
Dunque, il socio di capitale potrà essere titolare di massimo un terzo del capitale sociale e, ovviamente, non potrà svolgere attività di carattere professionale, riservata agli iscritti all’albo.
Non è tutto. Le società tra avvocati non dovranno necessariamente essere società di capitali, ma anche società di persone o società cooperative. Viene esclusa solo possibilità di partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona.
Il pacchetto di norme approvato ieri prevede anche la previsione di una tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale che, a sua volta, richiama quelle “caldeggiate” dalla Cassazione, ossia le tabelle del tribunale di Milano. Che, a questo punto, diventeranno vincolanti su tutto il territorio nazionale (leggi: “Risarcimento danni: arrivano le tabelle nazionali”). La norma prevede anche la possibilità del giudice di aumentare l’ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30% per le macrolesioni e del 20% per le microlesioni.

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