CONDOMINIO: Portiere, incidenti all’Inail (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

Dipendenti del condominio. Possibile un’assunzione per sostituirlo durante l’assenza

Portiere, incidenti all’Inail

L’amministratore invia la denuncia ma non il certificato

 

 

Il portiere sta lavando il pavimento e accidentalmente scivola. Oppure è salito su una scala per svitare una lampadina e cade. Sono piccoli incidenti che possono capitare. Quali sono in questi casi gli adempimenti che l’amministratore di condominio dovrà assolvere?

A disciplinare l’infortunio sul lavoro è il Dpr 1124/65. La novità è che, a partire dallo scorso marzo, l’amministratore, in veste di datore di lavoro, è esonerato dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio (Circolare Inail n.10 del 21 marzo 2016). La certificazione medica, infatti, è ora acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che ha effettuato il primo soccorso (info: 803.164, www.inail.it). A carico del datore di lavoro – o solitamente del suo consulente del lavoro – resta invece l’obbligo di inviare all’Inail la denuncia di infortunio, indicando anche il numero identificativo del certificato medico e la data di rilascio dello stesso (tali elementi possono essere visualizzati dall’amministratore accedendo all’applicativo dell’Inail).

Attenzione: la denuncia va inviata entro due giorni da quando l’amministratore è in possesso del certificato telematico o relativo codice, altrimenti le pene sono salate (sanzioni amministrative da 1.290 a 7.745 euro). Sta quindi al lavoratore infortunato dare immediata notizia dell’incidente all’amministratore, in modo che quest’ultimo possa inoltrare la denuncia in tempi brevi.

Se il datore di lavoro non riesca a indicare il numero identificativo del certificato medico (per esempio perché è stato inviato dal medico via Pec e quindi non è visualizzabile tramite l’applicativo Inail) la denuncia d eve essere comunque inviata nei termini, inserendo un codice fittizio, purché di dodici caratteri alfanumerici.

L’infortunio del portiere in ambiente lavorativo non va confuso con quello al di fuori del luogo e dell’orario di lavoro. Perché nel primo caso – salva la verifica della natura “extra-lavoro” – la copertura è a carico dell’Inail; ma se l’incidente avviene in un altro momento, la competenza è della Cassa Portieri. Quest’ultima interverrà anche nel caso in cui l’Inail dovesse escludere la “causa di lavoro” dell’evento traumatico.

Il portiere assente per infortunio sul lavoro è tutelato dall’Inail anche per la copertura delle spese mediche (esami diagnostici, terapie riabilitative) ed è esentato dal pagamento del ticket sanitario. Successivamente, nel caso di inabilità permanente, conserverà il diritto all’esenzione ticket parziale riferita alla patologia specifica.

Come fare quando si voglia sostituire il portiere durante il periodo di infortunio? È possibile farlo, assumendo un altro portiere a tempo determinato, per i giorni necessari (in tal caso, trattandosi di sostituzione, a livello contributivo il datore non dovrà pagare l’addizionale Aspi sui rapporti a tempo determinato, che è pari all’1,4%).

Sconsigliato è il pagamento del sostituto con i voucher, dal momento che la sostituzione ha i caratteri del lavoro subordinato. Un’alternativa, qualora si volesse evitare un’assunzione, è quella di rivolgersi a un’impresa di pulizie in appalto fino a che non tornerà il portiere infortunato. Vincenzo Di Domenico

Foto del profilo di Andrea Gentile

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