COMMISSIONE DIRITTO PENALE OUA – OSSERVAZIONI SU OMICIDIO STRADALE

OMICIDIO STRADALE

Osservazioni della Commissione di Diritto Penale

Alla luce dell’imminente approvazione della normativa volta ad introdurre la fattispecie dell’omicidio e lesioni personali stradali la commissione penale ritiene opportuno evidenziare gli aspetti critici di tale normativa al fine di sollecitare una presa di posizione in merito condivisa dall’assemblea.
A tale fine si richiamano di seguito per sunto le principali novità introdotte: vengono istituite due nuove fattispecie di reato, l’art. 589 b is cp (omicidio stradale) e art. 590 bis (lesioni personali stradali).
L’art. 589 bis punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l’omicidio stradale COLPOSO provocato da persona con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
La stessa norma punisce con pene da 5 a 10 anni l’omicidio stradale colposo commesso da persona con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g x l oltre che quello commesso da coloro che abbiano superato i limiti di velocità indicati nel testo del citato articolo, attraversato con rosso, effettuato sorpassi azzardati o inversione di marcia in determinati casi.
In caso di morte di più persone la pena è aumentata sino al triplo (max 18 anni).
Art. 590 bis in caso di stato di ebbrezza alcolica superiore a 1,5 g x litro pena da 3 a 5 anni per lesioni gravi e pena da 4 a 7 anni per lesioni gravissime.
Stato di ebbrezza alcolica tra 0,8 e 1,5 g x litro nonché ipotesi di superamento velocità, attraversamento con rosso, inversione di marcia, pena da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e pena da 2 a 4 anni per lesioni gravissime.
Per il reato di omicidio stradale si è provveduto a raddoppiare i termini di prescrizione.
Disposto prelievo coattivo di campioni biologici, peraltro già previsto in relazione ad altre fattispecie.
Arresto obbligatorio in flagranza per omicidio stradale.
Arresto facoltativo per lesioni colpose gravi o gravissime.
Citazione diretta a giudizio.
Revoca patente di guida anche a seguito di patteggiamento e/o pena sospesa nei casi più gravi (recidivo + fuga) il condannato non può conseguire nuova patente prima di 30 anni.
Osservazioni critiche:
un’altra “riforma” a costo zero, ancora una volta il legislatore pensa di soddisfare l’esigenza di giustizia dell’opinione pubblica con l’innalzamento delle pene.
Invece di intervenire sulla prevenzione incide in modo spasmodico sulla punizione.
La natura del reato in oggetto (chiunque a titolo di colpa…) stride con simili sanzioni che sono tipiche dell’omicidio volontario.
Si sono previste pene che risultano essere pari a quelle del delitto di omicidio preterintenzionale (18 anni nel caso di cui all’art. 589 bis ultimo comma) e addirittura superiori nel minimo (12 anni anzichè 10 fissati dall’art. 584 c.p.) senza tenere conto dei divieti di diminuzione per effetto delle attenuanti che, in alcuni casi, rendono preferibile la contestazione del delitto di omicidio doloso, la cui pena può essere abbattuta molto al di sotto del minimo edittale con il solo riconoscimento delle attenuanti generiche.
Tale incongruenza sarà oggetto di sicura verifica di corrispondenza ai principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità con esito probabilmente certo.
E’ ormai dato acquisito peraltro che un aumento delle pene per le singole fattispecie (magari anche spropositato come nel caso de quo) non produce affatto una diminuzione dei reati (basti pensare quello che è successo per i reati in tema di violenza sessuale che non ha sortito gli effetti voluti).
Entrando nel merito del nuovo art. 589 bis c.p., si intravedono contrasti:
– con il principio cardine del diritto penale quale quello della “ragionevolezza” della pena. Infatti non si comprende, a titolo di mero esempio, quale sia l’elemento differenziante tra l’aver commesso un omicidio stradale per un’ingestione minima di sostanza alcolica e l’uso del cellulare alla guida;
– con i principi di “determinatezza e tassatività”: l’eccessiva frammentazione di cui al
5° comma dell’art. 589 b is c.p. determina una difficile individuazione delle condotte punite dalla norma (ad es. in prossimità o in corrispondenza di intersezioni……).
Inoltre, se da un lato, si può comprendere il perché la pena è aumentata per la circostanza di chi si mette alla guida non munito di patente perché sospesa o revocata, dall’altro lato, non si comprende l’elemento aggravante del fatto della mancanza dell’assicurazione. Non vi è alcuna modifica del fatto in sé dal punto di vista ontologico
(art. 589 6°comma c.p.).
Ingiustificato è pure l’arresto obbligatorio per l’ipotesi di cui all’art. 589 bis secondo comma c.p. perché la ratio di questo istituto è quella di prevenire la commissione di ulteriori reati o di arrestare le conseguenze oltre alla considerazione che non c’è logica nel privare la libertà di una persona prima della celebrazione di un processo per fatti di questo tipo.
Prescrizione raddoppiata per l’art. 589 bis c.p. Previsione che si tradurrà nell’abnorme dilatazione del tempo necessario al processo e nei fatti avrà come effetto collaterale quello di un potenziale rallentamento dei procedimenti per tali fattispecie (sappiamo che le Procure tendono a mandare avanti quelli più vicini alla prescrizione)…
In ogni caso, dovendo la pena avere la finalità di reinserimento e rieducazione, non ha alcun senso consentire che un processo venga celebrato a distanza di 25 o 30 anni dai fatti, oltre ad essere più che evidente il contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.
Introduzione del doppio divieto circa la possibilità di ritenere equivalenti o prevalenti le attenuanti rispetto alle aggravanti nei casi di cui all’art. 589bis dal 2 al 6 comma (medesima situazione per le lesioni) che impedisce al giudice di adeguare la pena al fatto. A riguardo si deve sottolineare che tale divieto non è da riferirsi alle sole attenuanti generiche ma si estende a qualsiasi attenuante compresa quella del risarcimento del danno prima del dibattimento. E’ evidente che tale previsione si tradurrà nella perdita di interesse da parte dell’indagato/imputato a soddisfare le pretese economiche delle persona offesa posticipandole all’esito ultimo del processo.
La materia, che sicuramente necessitava di aggiustamenti correttivi, è stata stravolta attraverso l’introduzione di una fattispecie di natura colposa che mal si concilia con le pene previste. Le vittime della strada necessitano di una tutela adeguata, non di norme che rischiano di cadere a colpi di interventi giurisprudenziali dovuti ad una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità.
Alla luce di quanto sopra la commissione penale ritiene che la normativa in oggetto non sia che l’ennesimo intervento populista che mal si combina con l’esigenza di certezza della pena invocata dall’opinione pubblica.

Roma, 18 dicembre 2015

Foto del profilo di Andrea Gentile

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