CIRCOLAZIONE STRADALE: Sul triennio è competente il giudice ordinario (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Sul triennio è competente il giudice ordinario

Ancora incertezze sul conteggio del periodo minimo di tre anni prima di poter rifare gli esami per una nuova patente dopo una revoca per un’infrazione legata ad alcol o droga (articolo 219, comma 3-ter del Codice della strada). Il dubbio ora riguarda anche quale sia l’autorità giudiziaria cui rivolgersi. L’orientamento più recente è quello del Tribunale di giustizia amministrativa di Trento (sentenza 24 marzo 2016 n. 164), secondo cui per il calcolo è competente il giudice ordinario e non quello amministrativo.

Altre volte, invece, i giudici amministrativi avevano ritenuto di poter decidere sul calcolo del triennio (Tar Torino, sentenza 1415/2015; Tar Brescia, ordinanza 117/2016). Tesi condivisa dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (circolare 14549 del 18 giugno 2015).

Non contribuisce a far chiarezza la Corte costituzionale (sentenza 266/2011), secondo la quale chi incorre in gravi violazioni punite penalmente è soggetto sia ad un provvedimento prefettizio di sospensione sia ad una sanzione accessoria inflitta dal giudice penale. Le due sanzioni si sovrappongono, ma non sono incompatibili, nemmeno applicando il principio (cosiddetto “Grande Stevens”) che impedisce il cumulo di sanzioni penali: il cumulo resta perché le sospensioni hanno finalità preventive e non punitive (sentenza 26235/2015). Del resto, anche la Corte Ue ha ritenuto compatibili le diverse sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza (causa Nillson contro Svezia, sentenza 13 dicembre 2005, n. 73661/01), decidendo sul ricorso di un soggetto coinvolto in un incidente.
Oggi si rivolgono ai giudici italiani (ordinario o amministrativo) tutti coloro i quali si vedono conteggiare il triennio dalla definitività dell’accertamento penale. Ai giudici si chiede di calcolare il triennio di “fermo” partendo dalla data di contestazione della violazione da parte dell’organo accertatore (in prossimità, quindi, dell’infrazione). I tre anni inizierebbero cioè a decorrere subito, mentre il ministero li calcola (circolare 14549 / 2015) dalla data in cui la sentenza penale o il decreto di condanna diventano irrevocabili (cioè non più impugnabili).
La differenza è notevole: i tempi di giustizia possono assorbire più anni e, se si deve attendere la definitività della sentenza penale per iniziare il triennio di stop, sono possibili disparità di trattamento secondo la velocità della magistratura.
La giurisprudenza, infine, apre alla possibilità di far contare, ai fini del triennio, i citati periodi di sospensione, ritenendoli autonomi : il Tar Brescia (sentenza 116/2016) detrae dal triennio l’eventuale antecedente periodo di stop. Guglielmo Saporito

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