CASSAZIONE: Violenza alla persona, per reato occasionale si avvisa la vittima (Il Sole 24 Ore)

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Misure cautelari. Comunicazioni ampie
Violenza alla persona, per reato occasionale si avvisa la vittima

Roma. La vittima di un reato commesso con violenza sulla persona deve essere informata se al suo aggressore viene revocata o sostituita una misura cautelare, anche se con quest’ultimo non ha una relazione e la violenza subìta è occasionale. La Cassazione (sentenza 14831) estende ancora la tutela alle vittime della violenza di genere e lo fa a breve distanza dalla decisione con cui le Sezioni unite (sentenza 10959 del 17 marzo scorso)hanno chiarito che anche lo stalking rientra tra delitti commessi con violenza sulla persona, con conseguente diritto della persona offesa ad essere informata sulla richiesta di archiviazione.
Nel caso esaminato i giudici respingono il ricorso contro l’inammissibilità della richiesta di revoca o trasformazione degli arresti domiciliari per consentire all’imputato di seguire un percorso di disintossicazione della droga. L’inammissibilità era scattata perché la stessa richiesta non era stata prima notificata alla vittima, come imposto dall’articolo 299 comma 3 del codice di rito.
Onere che, secondo la difesa, non ci sarebbe stato visto che il reato era occasionale, mentre la tutela sarebbe circoscritta ai rapporti interfamiliari o affettivi. Su questa conclusione non poteva influire l’estensione dell’obbligo di notifica, in sede di conversione del Dl 93/2013 (cosiddetta legge sul femminicidio 119/20213) anche a misure diverse dall’allontanamento dalla casa familiare o dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. A parere della difesa si trattava, infatti, di interventi che non svelavano l’intenzione del legislatore di ampliare l’ambito di tutela, estendendolo anche ai delitti in cui alla violenza sulla persona non si accompagnava un pregresso legame autore-vittima.
La Cassazione però non è d’accordo. I giudici ricordano che la legge 119/2013 attua, in parte, sia la direttiva 2012/29/Ue sui diritti, l’assistenza e la protezione delle vittime di reato, sia la Convenzione di Istanbul contro la violenza alle donne e domestica, ratificata dall’Italia con la legge 77 del 2013. Un quadro con il quale si intende rafforzare l’informazione alle vittime a tutto campo. La direttiva europea impone di fornire informazioni dettagliate al fine di consentire alle parti offese di «prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al procedimento».
Alla parte lesa, anche in base alla Convenzione di Istanbul, deve essere data notizia anche dell’eventuale evasione del suo aggressore.
La Cassazione pur consapevole che una parte della giurisprudenza si muove proprio nel senso indicato dal ricorrente, escludendo dunque dalla tutela i reati occasionali, prende una strada diversa. E lo fa guardando proprio alla ratio della legge interna come a quella delle norme comunitarie internazionali che la “ispirano”.
Per i giudici il legislatore non ha inteso in alcun modo subordinare la tutela all’esistenza di rapporti pregressi. Nè è sostenibile, come pretendeva il ricorrente, che lo spostamento in una casa di cura non comporti una modifica della misura cautelare rispetto ai domiciliari. Patrizia Maciocchi

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