CASSAZIONE: Traduzioni? Solo se servono (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Il Massimario della Cassazione sul decreto che garantisce gli interpreti nel processo
Traduzioni? Solo se servono
Il rigetto illegittimo può però integrare causa di nullità

lun.26 – L’illegittima decisione di rigetto della richiesta di colloqui difensivi con assistenza linguistica gratuita potrebbe integrare causa di nullità. Questo il problema interpretativo rilevato dall’ufficio del massimario della Cassazione riguardo all’art. 51-bis, comma 1, del codice di procedura penale introdotto dal decreto legislativo n. 129 del 2016 (nota su «Prima lettura delle disposizioni integrative e correttive al decreto n. 32 del 2014 in materia di interpretazione e traduzione nei procedimenti penali» del 15/9/2016). Per la Corte si tratterebbe di una nullità di ordine generale a regime intermedio per inosservanza delle disposizioni sull’intervento e l’assistenza dell’imputato (art. 178, comma 1, lett. c, cpp). Seguendo questo orientamento sorge un’ulteriore questione: capire se l’invalidità processuale consegua alla mera inosservanza normativa o alla violazione in concreto del diritto di difesa. La distinzione è importante, poiché, se l’imputato ha comunque sostenuto il colloquio difensivo alla presenza dell’interprete, l’illegittimità della decisione di rigetto rileva solo ai fini della responsabilità personale del magistrato (art. 124 cpp).
La Cassazione argomenta a favore della violazione concreta del diritto di difesa assimilando il rigetto dell’assistenza linguistica gratuita al caso dell’interdizione del colloquio difensivo. La giurisprudenza di legittimità sul punto è chiara: la nullità per dilazione o interdizione dell’incontro con il difensore è sanata se il colloquio avviene prima dell’interrogatorio o, più in generale, prima dell’atto consecutivo (Sez. 2, n. 44902 del 30/9/2014; Sez. 6, n. 44932 del 5/10/2012).Mentre il comma 1 dell’art.51-bis cpp ha il fine di limitare le spese derivanti dall’esercizio pretestuoso del diritto all’interprete, i due commi successivi intendono deflazionare il ricorso alla traduzione scritta degli atti prevista dall’art. 143 cpp.
In particolare l’art. 51-bis, comma 2, cpp riguarda le situazioni di urgenza in cui non si può ottenere subito la traduzione scritta prevista obbligatoriamente dall’art. 143, comma 2, cpp. In questi casi l’autorità giudiziaria può disporre la traduzione orale degli atti anche in forma riassuntiva se ciò non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato.
L’art. 51-bis, comma 3, dispone invece che la traduzione orale può sempre sostituire quella scritta quando l’imputato, consapevole delle conseguenze, acconsenta espressamente. In tale evenienza, il contenuto degli atti viene tradotto a vista anche in forma riassuntiva. La Cassazione precisa come le condizioni di legittimità della traduzione orale previste dall’art. 51-bis ai commi 2 e 3, siano poste a garanzia non solo del diritto di difesa dell’imputato, ma anche della correttezza dell’operato dell’autorità procedente. Infatti, nei casi di traduzione obbligatoria di cui al comma 2, il giudice deve motivare le ragioni dell’urgenza, l’impossibilità di ottenere tempestivamente una traduzione scritta e il mancato pregiudizio al diritto di difesa dell’imputato. Riguardo al comma 3, sottolinea invece come la rinuncia dell’imputato alla traduzione scritta debba formalizzarsi con una dichiarazione espressa.
La Corte inoltre rimarca la conformità della traduzione orale degli atti al diritto nazionale e dell’Unione europea: la Costituzione prevede come necessaria la sola assistenza dell’interprete (art. 111, comma 3); la Carta europea dei diritti dell’uomo contiene una previsione simile all’art.6, par. 3, e al riguardo la Corte Edu ha ripetutamente confermato che l’assistenza linguistica orale rispetta le esigenze del giusto processo (ricorso n. 17494/07 Kajolli c. Italia; ricorso n. 18913/03 Husain c. Italia). Infine la direttiva 2010/64/Ue, cui si riferiscono i decreti legislativi sul diritto all’interpretazione e traduzione nei procedimenti penali, dispone espressamente la possibilità della traduzione orale (art. 3, parr. 7 e 8).
La Cassazione critica invece l’art 51-bis, comma 4, per cui le traduzioni orali devono essere registrate. Al riguardo osserva che questa disposizione rischia di vanificare l’intento di risparmio economico e snellimento procedimentale che il legislatore delegato voleva realizzare, poiché obbliga alla predisposizione della registrazione in ogni udienza.
Il quinto e ultimo comma dell’art. 51-bis cpp, permette l’utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza per garantire l’assistenza dell’interprete più velocemente e anche nel caso di lingue o dialetti rari. La Corte sottolinea che il ricorso a videoconferenze, telefoni e simili è possibile solo se non pregiudica il diritto di difesa dell’imputato. Mario Pellegrino

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