CASSAZIONE: Studio con segretaria, Irap ko (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Le sezioni unite della Corte di cassazione circostanziano l’imposta per le partite Iva
Studio con segretaria, Irap ko
Il collaboratore esecutivo non fa scattare l’imposta

La presenza di una segretaria o di un collaboratore con funzioni meramente esecutive non fa scattare l’Irap per il professionista. L’imposta può colpire soltanto «il responsabile dell’organizzazione» e non i soggetti inseriti «in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse». In caso di richiesta di rimborso del tributo indebitamente versato, l’onere di provare tali condizioni grava sul contribuente. Dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione arriva un altro tassello giurisprudenziale in materia di Irap delle partite Iva. La sentenza n. 9451/16, depositata ieri, torna nuovamente sul tema dell’assoggettabilità all’imposta regionale delle attività di lavoro autonomo.
Il caso in esame vedeva ricorrere l’Agenzia delle entrate contro una decisione della Ctr Campania, che aveva riconosciuto a un avvocato il diritto al rimborso dell’Irap pagata tra il 2000 e il 2004. Intravedendo un contrasto interpretativo, nel gennaio 2015 la sezione tributaria della Cassazione aveva rimesso il fascicolo alle sezioni unite.
Nella pronuncia di ieri, dopo aver ripercorso l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità e costituzionale dal 2007 a oggi, gli ermellini tracciano i confini applicativi degli articoli 2 e 3 del dlgs n. 446/1997. Normativa, questa, che fissa il presupposto dell’imposta nell’esercizio «abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi».
La Suprema corte ribadisce che l’accertamento qualitativo dell’autonoma organizzazione spetta sempre al giudice di merito. L’analisi deve indagare la presenza di quel «qualcosa in più», rispetto al minimo indispensabile, che consente al professionista di accrescere il proprio reddito. Fermo restando che «l’assenza di una struttura produttiva non può essere intesa nel senso radicale di totale mancanza di qualsiasi supporto». Per far scattare il prelievo, quindi, il lavoratore autonomo deve disporre di un «apparato che non sia sostanzialmente ininfluente» e quest’ultimo deve essere in grado di fornire un «apprezzabile apporto» al professionista. La sola presenza di una segretaria non integra tale requisito, anche perché viceversa si giungerebbe a fare dei professionisti individuali «una categoria indefettibilmente assoggettata all’Irap poiché, nell’attuale realtà, è quasi impossibile esercitare l’attività senza l’ausilio di uno studio e/o di uno o più collaboratori». La valutazione sui professionisti individuali rimane quindi esperibile solo caso per caso.
Per quanto riguarda gli studi associati, invece, le sezioni unite hanno invece sancito poche settimane fa che il tributo è dovuto in maniera automatica, senza quindi svolgere alcuna analisi economica e qualitativa dell’attività esercitata al fine di valutare se sussiste o meno l’autonoma organizzazione (sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016). Valerio Stroppa

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