CASSAZIONE: Stop alla transazione che esclude di pagare l’Iva (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Legge fallimentare. La proposta di concordato deve essere giudicata inammissibile
Stop alla transazione che esclude di pagare l’Iva
Non soccorre la recente sentenza della Corte Ue

Milano. Va bene che la Corte di giustizia Ue ha sdoganato la disponibilità dell’Iva nei concordati preventivi. Ma questa flessibilità non può arrivare sino ad autorizzare una transazione fiscale che nulla prevede sul debito Iva per sanzioni e interessi. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza della Prima sezione civile n. 8804 depositata ieri. La Corte ha così dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro il decreto che aveva a sua volto giudicato inammissibile la proposta di concordato preventivo con parziale cessione dei beni presentata da una Srl in liquidazione.
Il principale profilo di inammissibilità, per il tribunale, doveva essere individuato nella compressione del credito Iva per violazione dell’ordine delle cause di prelazione e per esclusione da inserimento in classe. Il concordato presentato escludeva infatti per l’Iva un pagamento anche solo parziale, dato tanto più stridente, sottolineava i tribunale, solo a considerare che era invece previsto un pagamento anche per gli interessi che sarebbero maturati in corso di procedura per gli altri privilegiati di natura omogenea e che i chirografari erano comunque destinatari di un pagamento in percentuale. Il credito Iva era poi escluso dal classamento e dall’accesso al voto.
Motivando l’impugnazione, la società aveva messo in evidenza, tra l’altro che la transazione fiscale doveva essere considerata esente dal controllo di legittimità dell’autorità giudiziaria sul concordato: si tratterebbe infatti di una procedura autonoma dal procedimento-madre in cui è inserita. Tesi che però non è stata condivisa dalla Cassazione. È vero, ricorda la sentenza, che può essere individuata una forma di autonomia «subprocedimentale» della transazione ma solo per alcuni tratti organizzativi del consenso sulla proposta e per alcune rigidità di tutela pubblicistica del credito. Tuttavia, osserva ancora la Corte, ordinari requisiti di regolarità devono comunque assistere la proposta, con controllo del tribunale tanto più necessario quando, come avvenuto nel caso esaminato, il contraddittorio con i creditori non è nemmeno previsto o instaurato in concreto.
In ogni caso poi, la proposta di concordato, su cui si innesta la transazione, deve motivare le ragioni di un eventuale trattamento differenziato dei creditori e comunque prevede un indice di soddisfacimento, quando, invece, nel caso esaminato, il credito per accessori Iva è stato del tutto omesso.
Non soccorre allora, la recentissima (7 aprile) sentenza con la quale la Corte di giustizia Ue ha ammesso un pagamento solo parziale dell’Iva, nell’ambito di un concordato, corroborato dalla relazione di un professionista che attesti che il credito non troverebbe migliore trattamento in caso di fallimento. E neppure convince la (ipotetica) contestazione giudiziale dei crediti, visto che il loro inserimento in una delle classi omogenee previste dalla proposta o in una classe riservata risponde anche a un’esigenza di informazione dell’intera platea dei creditori. Giovanni Negri

Foto del profilo di Andrea Gentile

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