CASSAZIONE: Spazio alla legge più favorevole al legale (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE
Spazio alla legge più favorevole al legale
Lun.4 – Se l’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare si applicherà la legge più favorevole all’incolpato, poiché la legge n. 247/16 ha recepito il criterio del favor rei. Ad affermarlo sono state le sezioni unite civili della Corte di cassazione con la sentenza n. 9147 dello scorso 06 maggio.
Il thema decidendum sul quale i giudici della Corte di cassazione sono stati chiamati ad esprimersi vedeva il Consiglio Nazionale Forense che, confermando la decisione del Coa (Consiglio Ordine avvocati), rigettava il ricorso dell’avvocato Tizio al quale era stata inflitta la sanzione della cancellazione dall’albo in relazione alla ritenuta responsabilità per diversi illeciti disciplinari in ordine ai quali era stata accertata la sua responsabilità penale con sentenza passata in giudicato.
Come fondamento della decisione il Consiglio nazionale forense poneva il rilievo secondo il quale le modificazioni introdotte dalla legge numero 247 del 2012, e in particolare l’abrogazione della sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo, non potevano trovare applicazione nei giudizi disciplinari pendenti e tanto sul presupposto dell’inoperatività nei menzionati giudizi del principio del favor rei.
Avverso tale sentenza Tizio proponeva ricorso.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale delle stesse sezioni unite, e richiamato anche dai giudici di piazza Cavour nella sentenza in commento, in tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, le norme del codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato, avendo l’articolo 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, numero 247, recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum (si veda la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite numero 3023 del 2015).
Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata, con corrispondente rinvio della causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al Consiglio nazionale forense in diversa composizione.

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