CASSAZIONE: Senza decisione sul merito misura inefficace (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Non rinnovabile il provvedimento cautelare personale se per un vizio il giudice non si esprime
Senza decisione sul merito misura inefficace

Roma. Se il Tribunale, per ragioni formali, non decide nel merito sulla richiesta di riesame della misura cautelare entro 10 giorni dal deposito degli atti, questa diventa inefficace. La Corte di cassazione, con la sentenza 8110 depositata ieri, accoglie la tesi del ricorrente che contestava la possibilità di rinnovare la misura cautelare che era stata applicata nei suoi confronti e poi dichiarata inefficace a causa della mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale (articolo 309, comma 8 del codice di procedura penale).
Secondo la difesa del ricorrente, il Tribunale aveva avallato il rinnovo, interpretando in maniera distorta l’articolo 309 del codice di rito, che nella nuova “versione” introdotta dalla legge 47/2015 non consente di rinnovare le misura divenuta inefficace a meno che non ci siano eccezionali esigenze cautelari che vanno «specificamente motivate».
Nel caso esaminato, il Tribunale aveva ravvisato il requisito dell’eccezionalità, richiesto dalla norma, solo nel reato contestato (concorso in rapina pluriaggravata), senza guardare agli sviluppi del procedimento e alla condotta dell’imputato che aveva confessato e collaborato.
L’omessa notifica dell’avviso di udienza aveva fatto sì che l’incidente cautelare venisse chiuso con la declaratoria di inefficacia della misura applicata dal Gip, conclusione che non aveva però comportato alcuna decisione sul merito, riguardo alle contestazioni del ricorrente, come invece previsto. I giudici della Seconda sezione sottolineano che, facendo scattare il semaforo rosso al rinnovo, il legislatore ha, evidentemente, voluto sanzionare, in modo rigoroso il difettoso funzionamento della “macchina giudiziaria”, nel caso di violazione dei termini fissati dall’articolo 309.
Per la Suprema corte, affermare la possibilità di rinnovare “semplicemente” la misura nel caso di un incidente procedurale nella formazione del contraddittorio che impedisca la decisione nel merito, equivarrebbe ad aprire la strada alla reiterazione della misura coercitiva in modo del tutto discrezionale. Patrizia Maciocchi

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