CASSAZIONE: Scarcerazione senza «vincoli» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Cassazione. La condanna per altro reato non sospende il decorso dei termini della custodia cautelare
Scarcerazione senza «vincoli»
Roma. Quando si è in carcere preventivo e si viene raggiunti da una condanna per un’altro reato, il conteggio dei termini di custodia cautelare non s’interrompe. E, se il periodo già trascorso in detenzione per via della misura cautelare è già superiore o uguale a quello di tale condanna, il detenuto va scarcerato.
Così la Cassazione, con la sentenza 18512 depositata ieri, interpreta le norme che regolano la “convivenza” tra i due regimi. La sentenza fa “piazza pulita” dei due indirizzi giurisprudenziali contrapposti in tema di decorrenza dei termini massimi per la custodia cautelare, dettando un principio, basato su una lettura “piana” dell’articolo 275, comma 5 del Codice di procedura penale.
In base alla norma, «se l’imputato detenuto per un altro reato o è internato per una misura di sicurezza», gli effetti di questa decorrono dal giorno in cui viene notificata l’ordinanza che la dispone, «se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza».
La Corte afferma che, diversamente dalle altre misure cautelari, la custodia in carcere è pienamente compatibile con la detenzione per espiare una pena detentiva ed entrambe sono dunque eseguibili contemporaneamente. L’instaurarsi della seconda non sospende il decorso della prima, che diventa inefficace nel momento in cui interviene una condanna, anche se non definitiva, la cui pena supera o è pari al periodo di tempo trascorso nella privazione della libertà personale.
È quindi accolto il ricorso contro l’ordinanza con la quale il Tribunale aveva escluso la scadenza del termine massimo di custodia cautelare non tenendo conto del periodo in cui l’imputato era stato detenuto in esecuzione di un titolo preesistente. Patrizia Maciocchi

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