CASSAZIONE: Risarcimenti a doppia gestione (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

Depenalizzazioni. Le Sezioni Unite marcano la differenza se l’illecito diventa civilistico o amministrativo

Risarcimenti a doppia gestione

Solo nel primo caso il giudice rimette al magistrato civile la decisione sul danno

 

 

 

Milano. Strade separate per le depenalizzazioni in materia di conseguenze civilistiche del reato. Se per l’illecito che diventa amministrativo (decreto legislativo 8/2106, articolo 9) il giudice dell’impugnazione deve sempre decidere sui diritti della parte offesa, perchè lo prevede la legge, nella trasformazione del reato in illecito civilistico (decreto legislativo 7/2016) il magistrato deve invece solo rinviare la decisione al giudice civile, titolare tra l’altro anche del nuovo potere sanzionatorio verso l’autore dell’illecito ex penale.

A tracciare la definitiva separazione tra le due depenalizzazioni di inizio anno – almeno sotto questo profilo – sono le Sezioni Unite (sentenza 46688/16, depositata ieri) che, con una motivazione lunga e articolata – e in armonia con la recente pronuncia della Consulta 12/2016 – segnano i confini tra i due decreti legislativi definiti in questa sede «gemelli diversi».

Il relatore parte da un dato normativo indiscutibile, la non estensibilità analogica della norma speciale dell’articolo 9 (che impone al giudice che “amministrativizza” il fatto depenalizzato di decidere su diritti della parte offesa) al dlgs “gemello” che trasforma gli ex reati in illeciti civilistici azionabili dalla parte lesa. La Corte ribadisce che, per quanto riguarda la tutela della vittima del reato, il giudice deve confermare le statuizioni “ex penali” solo se la sentenza è già in fase esecutiva. Se invece la decisione non è ancora definitiva, il magistrato che gestisce l’impugnazione per (dichiarare) la depenalizzazione, dovrà limitarsi a rimettere la determinazione e la liquidazione del danno dell’”ex-reato” al magistrato civile.

Quanto alla compatibilità di questa decisione – che inevitabilmente va a differire i tempi del risarcimento alla vittima – con la Costituzione e con le norme europee, le Sezioni Unite richiamano la decisione 12/2016 della Consulta – che giudica la separazione dell’azione civile dal processo penale «non menomante» né escludente la tutela giurisdizionale – e argomentano, poi, che la Direttiva europea 2012/29/Ue non prevede l’obbligo del “viaggio a braccetto” tra azione civile e penale se la vittima del reato, come è previsto in Italia, può ottenere un ulteriore decisione giurisdizionale (civilistica).

Unico limite di economia processuale, in questo complicato contesto, è dato dalla circostanza che la condanna per il reato depenalizzato (e reso illecito civile) sia già passato in fase esecutiva: in tal caso il giudice dell’esecuzione dovrà revocare solo gli effetti penali della condanna lasciando però «ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili». Alessandro Galimberti

Foto del profilo di Andrea Gentile

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