CASSAZIONE: Rinuncia all’eredità impugnabile se causa danno al creditore (Il Sole 24 Ore)

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Successioni. Anche se c’è buona fede
Rinuncia all’eredità impugnabile se causa danno al creditore

Il creditore può contestare che il suo debitore abbia rinunciato a un’eredità la cui accettazione avrebbe incrementato il suo patrimonio, qualora la rinuncia comporti un «danno sicuramente prevedibile» per il creditore «nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori». Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 8519 del 29 aprile.
Nel caso giunto all’esame della Corte, un soggetto, poi fallito, aveva effettuato una rinuncia a un’eredità devolutagli; il curatore del fallimento aveva dunque chiesto al giudice l’autorizzazione ad accettare l’eredità lasciata al rinunciante, ai sensi dell’articolo 524 del Codice civile, il quale sancisce che se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettarla in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.
Dato che la rinunzia all’eredità è suscettibile di recare danno al creditore del rinunziante, il quale non può beneficiare dell’incremento del patrimonio del suo debitore per effetto della mancata acquisizione dell’eredità da parte del debitore stesso, la legge autorizza infatti il creditore ad accettare l’eredità in nome e in luogo del rinunziante (senza quindi che il creditore impugnante divenga un erede) al fine di soddisfarsi sui beni ereditari. All’accettazione dell’eredità rinunciata, il creditore perviene per mezzo di un’autorizzazione giudiziale, che non è un provvedimento di giurisdizione volontaria, ma una vera e propria sentenza in esito a un giudizio di natura contenziosa.
Per la Cassazione, dunque, il sopravvenuto fallimento del rinunciante è circostanza «altamente verosimile» del fatto che «il patrimonio del debitore, dato l’acclarato stato di insolvenza, non sia sufficiente a fare fronte a tutte le pretese creditorie».
Presupposti dell’azione di cui all’articolo 524 del Codice civile sono dunque che, da un lato, la rinunzia all’eredità effettuata dal debitore rappresenti un pregiudizio per i suoi creditori (pertanto essi sono legittimati ad impugnarla solo in quanto si tratti di un’eredità attiva); e, d’altro lato, che la garanzia rappresentata per i creditori dal patrimonio del debitore si riveli insufficiente. In altre parole, il presupposto dell’azione è la sussistenza di un danno prevedibile per il creditore a causa della rinuncia all’eredità da parte del debitore, vale a dire l’esistenza di fondate ragioni circa il fatto che il patrimonio del debitore rinunciante sia sufficiente per il soddisfacimento dei suoi debiti.
È invece irrilevante che il debitore rinunciante abbia un intento fraudolento nel porre in essere la rinuncia all’eredità (è anzi ininfluente la consapevolezza che il debitore o gli ulteriori chiamati all’eredità abbiano del possibile danno per il creditore, causato dalla rinuncia del debitore: Cassazione, sentenza n. 3548/1995). Come del pari è irrilevante che, a seguito della rinuncia, l’eredità sia stata accettata da ulteriori chiamati o sia stata ad essi devoluta per effetto del meccanismo dell’accrescimento che si ha in caso di chiamata in quote eguali. Angelo Busani

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