CASSAZIONE: Riesame, no al nuovo motivo (Il Sole 24 Ore)

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Sequestro. Per mantenerlo non si possono far valere esigenze cautelari diverse
Riesame, no al nuovo motivo

Il Tribunale del riesame nel momento in cui decide su un appello cautelare non può individuare autonomamente una nuova esigenza di mantenimento del sequestro non rappresentata nell’originario provvedimento del giudice oggetto di impugnazione. Lo precisa la sentenza 30410/2016 della Cassazione, depositata ieri.
La vicenda in estrema sintesi trae origine da un procedimento per presunti abusi edilizi e reati contro la Pa, commessi, secondo la tesi accusatoria, dagli amministratori di una società immobiliare. In tale contesto, il Gip, su richiesta del Pm, disponeva il sequestro preventivo dell’immobile della società.
A seguito di un lungo contenzioso amministrativo, la società vedeva riconosciuta le proprie ragioni circa la regolarità delle opere compiute. Richiedeva il dissequestro dell’immobile rigettato dal Gip.
Dopo la conferma del Tribunale del riesame, la società impugnava per Cassazione tale ordinanza e, tra i vari motivi, rilevava l’illegittimità del mantenimento del sequestro preventivo: i giudici in sostanza avevano addotto un’esigenza cautelare (consolidamento di un ingiusto vantaggio patrimoniale conseguente al reato di abuso di ufficio) diversa da quella sottesa alla originaria misura (evitare le conseguenze derivanti agli abusi paesaggistici ed edilizi)
La Suprema corte ha accolto il ricorso, condividendo la tesi ritenuta più aderente al principio della domanda cautelare secondo cui l’applicazione di una misura (reale o personale) presuppone la domanda del Pm.
A maggior ragione ciò vale allorchè si tratta, come nel caso esaminato, di appello cautelare e non di riesame. Infatti mentre nel caso di riesame il tribunale, in base all’articolo 309, comma 9, del Codice di procedura penale, può annullare il provvedimento impugnato, o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati o ancora può confermarlo per ragioni diverse da quelle individuate nella motivazione del provvedimento, nel caso di appello la relativa norma (articolo 310) non richiama tale disposizione con la conseguenza che l’ambito cognitivo del giudice collegiale è determinato in modo più rigoroso.
Quindi in sede di appello cautelare il tribunale non può individuare autonomamente un’esigenza cautelare non rappresentata nell’originario provvedimento di sequestro. Antonio Iorio

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