CASSAZIONE: Riciclaggio con sostituzione di denaro (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione penale. Chiarita la linea di confine con il delitto di impiego di denaro o di altra utilità di provenienza illecita
Riciclaggio con sostituzione di denaro

Milano. L’impiego diretto di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie in grado di “ripulirlo” non costituisce riciclaggio e va sanzionato sulla base dell’articolo 648 ter del Codice penale. La sostituzione invece di questo denaro e il suo successivo reimpiego è punito per riciclaggio. Lo puntualizza la Corte di cassazione con la sentenza n. 30429 depositata ieri. Certo, il lavoro di delimitazione tra le due diverse fattispecie di reato non è sempre facile e, nel caso approdato in Cassazione, non è stato svolto con efficacia dalla Corte d’appello. L’apparato argomentativo di quest’ultima, infatti, sottolinea la Cassazione, non offre elementi sufficienti per una corretta qualificazione del fatto.
Fatto costituito nella ricostruzione effettuata dai giudici del tribunale di Pescara nell’impiego consapevole da parte degli amministratori di una società a responsabilità limitata di denaro proveniente dai reati di usura contestati ad altri in una pluralità di capi d’imputazione.
La Cassazione, nell’affrontare il ricorso della difesa che contestava un’erronea applicazione della legge penale, ricorda innanzitutto che l’articolo 648 ter, che sanziona l’impiego di denaro o altre utilità di provenienza illecita, contiene una clausola di sussidiarietà che ne esclude l’applicabilità nei casi di concorso nel reato presupposto e nelle ipotesi in cui emerge la realizzazione di ipotesi di ricettazione o di riciclaggio. In questo modo riducendone la portata applicativa.
In questo contesto, alla luce dei precedenti della stessa Cassazione, la soluzione del problema del rapporto tra l’una e l’altra fattispecie è stata fondata «sulla distinzione tra unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive: sono esclusi della punibilità ex articolo 648 ter del Codice penale coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori cioè della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato quello che era già frutto di delitto a loro addebitato; sono invece punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologica originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie».
La linea di confine passa allora attraverso il criterio della pluralità oppure della unicità delle azioni e delle scelte a esse sottese. Nel primo caso, l’imputato risponde di riciclaggio con l’esclusione dell’impiego di denaro o utilità; nel secondo soltanto a titolo di articolo 648 ter, venendo assorbita in questa fattispecie anche la precedente attività di sostituzione o di ricezione.
Questo sul piano giuridico. Su quello di fatto, la Cassazione mette nel mirino una ricostruzione almeno lacunosa. Non in grado cioè di chiarire a sufficienza la circolazione dei flussi finanziari e, anche, se i proventi di alcune attività illecite (come l’esercizio abusivo di attività finanziaria) siano poi state convogliate e impiegate nella gestione della società. Giovanni Negri

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