CASSAZIONE: Relazioni istruttorie senza aggravante (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Penale. La documentazione predisposta da funzionari regionali per la distribuzione di finanziamenti non è colpita da maggiore sanzione
Relazioni istruttorie senza aggravante

Milano. Nessuna aggravante per la falsificazione delle relazioni istruttorie per finanziamenti regionali. Lo sottolinea la Corte di cassazione, Sesta sezione penale, con la sentenza n. 24768 depositata ieri. La Corte ricorda così innanzitutto che l’articolo 476 comma 2 del Codice penale prevede un aggravamento di pena quando il delitto di falso materiale riguarda un atto o parte di un atto pubblico di fede privilegiata. Un’aggravante che conduce a una reclusione aumentata da un minimo di 3 a una massimo di 10 anni. Si tratta di una misura a presidio di un atto che richiede una protezione più intensa, pari alla sua particolare efficacia probatoria.
Nel caso in esame, mette in evidenza la Cassazione, però, la natura dell’atto e la necessità di una sua tutela rafforzata non emerge perchè sotto esame sono finiti gli atti predisposti dai funzionari istruttori delle varie pratiche di finanziamento. Si tratta di atti, aderendo in questo senso alla ricostruzione fatta dai giudici di merito, che contenevano giudizi e valutazioni espressi sulla base di criteri di discrezionalità tecnica «agganciata in quanto tale a parametri normativi, anche se dotta di un certo grado di elasticità».
Relazioni istruttorie che servivano a presentare i vari progetti che costituivano oggetto di discussione e approfondimento nelle riunioni della Commissione regionale, offrendo alla Commissione stessa una base di conoscenza sulla loro congruità e fattibilità. Senza tuttavia che la Commissione potesse essere in alcun modo vincolata alla conclusioni del funzionario istruttore.
Una fattispecie allora che, a giudizio della Cassazione, esorbita dal perimetro del documento dotato di fede privilegiata. Questi ultimi infatti sono solo quelli che, emessi da pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamento oppure dall’ordinamento interno della pubblica amministrazione, ad attribuire all’atto pubblica fede attestano quanto da lui fatto, rilevato o avvenuto in sua presenza.
La forza probatoria privilegiata degli atti pubblici originali è allora circoscritta la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e a quei fatti che il pubblico ufficiale accerta essere avvenuti in sua presenza o compiuti da lui. «La valutazione di tali fatti non gode invece della forza probante privilegiata, a meno che la legge non attribuisca al pubblico ufficiale il potere di valutare i fatti stessi con valore legale».
In questa categoria di atti rientrano solo quelli di «certezza legale», che impongono, per previsione di legge di assumere per certi i fatti da loro rappresentati. Fatta salva sempre la possibilità della querela di falso.
Giovanni Negri

Foto del profilo di Andrea Gentile

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