CASSAZIONE: Reato estinto solo con i danni anche ai parenti (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Incidenti. Secondo la Cassazione l’articolo 35 del Dlgs 274/2000 non si riferisce solo al danneggiato

Reato estinto solo con i danni anche ai parenti

Nel procedimento penale davanti al giudice di pace è prevista dall’articolo 35 del Dlgs 274/2000, una speciale causa di estinzione del reato (o, secondo parte della dottrina, di non punibilità) quando l’imputato, prima dell’udienza di comparizione, abbia proceduto attraverso il risarcimento o le restituzioni, nonché l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato contestatogli, a riparare il danno cagionato alla vittima. Le attività risarcitorie e riparatorie devono tenere conto anche dei familiari conviventi del danneggiato. Lo ha stabilito la Quarta sezione penale della Cassazione, con la sentenza 20542/2016.
La norma prevede che ci debba essere una valutazione di tali attività da parte del giudice, che per riconoscerne l’effetto estintivo deve ritenerle idonee, in concreto, a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
Nel caso deciso dalla Cassazione, il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio ricorreva avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva dichiarato di non doversi procedere per essere il reato (lesioni colpose gravissime, cagionate per violazione delle norme sulla circolazione stradale) estinto per intervenuta condotta riparatoria. Nel ricorso il pm denunciava, tra l’altro, la violazione di legge e il vizio di motivazione, considerata la non integralità del risarcimento alla costituita parte civile. L’integralità è condizione prescritta dal Dlgs 274/2000 per pronunciare l’effetto estintivo.
La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito si sia limitato a valutare congruo il risarcimento del gravissimo danno non patrimoniale procurato alla persona offesa, senza tenere in alcuna considerazione il danno riflesso subito dai familiari conviventi, patrimoniale e non. Si configura – secondo la Corte – la violazione di legge e la «irragionevolezza del ragionamento», non potendosi considerare eliminati il danno e le conseguenze dannose del reato, stante la pluralità degli interessi lesi non ristorati nella loro integralità. Precisa la sentenza che ciò non significa che la persona offesa debba prestare il proprio consenso, essendo legittima la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno quando, pur a fronte del dissenso manifestato dalla persona offesa per l’inadeguatezza della somma di denaro posta a sua disposizione dall’imputato quale risarcimento, il giudice ritenga la condotta riparatoria dell’imputato satisfattiva (Sezioni unite penali, sentenza 23 aprile 2015, n. 33864).
Rilevato che il giudice di pace ha riconosciuto l’esistenza di danni ulteriori, rimasti insoddisfatti, e inoltre escluso che la limitazione risarcitoria sia giustificata da un concorso di colpa della vittima, la Cassazione annulla con rinvio la decisione impugnata, per nuovo giudizio, che tenga conto dei seguenti princìpi di diritto: «a) la formula estintiva di cui al citato art. 35, impone al giudice la previa ragionata verifica in ordine all’integralità del risarcimento del danno patrimoniale e non nei confronti di tutti i soggetti che ne abbiano diritto, così che restino eliminati il danno e le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato; b) l’eventuale concorso di colpa della vittima deve ricavarsi dalle emergenze probatorie legittimamente utilizzabili; c) un tale concorso, ove sussistente, motivatamente quantificato, deve incidere proporzionalmente su tutte le voci di danno e nei confronti di tutti i danneggiati».
In definitiva, l’intervenuto risarcimento del danno non è di per sé sufficiente per poter ritenere eliminate le conseguenze dannose/pericolose del reato né soddisfatte le esigenze di riprovazione e di prevenzione connesse al fatto tipico, se il giudice di pace non accerta in concreto l’esaustività della condotta riparatoria posta in essere dall’imputato, mediante il ristoro di tutti gli interessi lesi, non solo quelli della vittima primaria, dandone specifico atto nella motivazione della sentenza. Raffaella Caminiti Paolo Mariotti

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile