CASSAZIONE: Omesso reverse, l’Iva è detraibile (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

CASSAZIONE/ 2 Mancata annotazione fatture
Omesso reverse, l’Iva è detraibile

In ipotesi di operazioni intracomunitarie, il committente o cessionario italiano non perde il diritto alla detrazione Iva se non annota nel registro acquisti e vendite le fatture emesse da società residenti in altri Stati Ue, per la cessione di beni e la prestazione di servizi.
A prevalere è il dato sostanziale della sussistenza dei documenti (i.e. fatture) attestanti il diritto alla detrazione. È il principio espresso dalla Corte di cassazione, sentenza 24 febbraio 2016, n. 3586. Con avviso di accertamento in rettifica, l’amministrazione finanziaria contestava la maggiore imposta dovuta a titolo di Iva per l’anno 1998, in conseguenza di operazioni intracomunitarie (prestazioni di servizi e di consulenza) fatturate dai soggetti residenti in stati Ue ma non annotate dalla società nei registri Iva acquisti e vendite.
Sia la Commissione tributaria provinciale che la Commissione tributaria regionale, accoglievano il ricorso della società sostenendo che la mancata annotazione delle fatture nei registri contabili integrava una infrazione meramente formale, dovendo prevalere il principio della neutralità fiscale. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione della sentenza ritenendo che la violazione consumata determinasse la perdita del diritto (alla compensazione, ovvero alla contestuale detrazione dell’Iva a credito).
La Corte di cassazione muovendo dal dato comunitario (Cfr. Sesta direttiva 77/388/Cee del Consiglio, 17.05.1977; Corte di giustizia europea, cause riunite C-95-07 e C-96/07, Ecotrade spa), ha affermato che l’intero sistema normativo del tributo armonizzato è fondato sul principio della neutralità dell’imposta, da intendersi in senso sostanziale e non meramente formale. Il presupposto costitutivo del diritto alla detrazione, a parere della Corte, deve individuarsi esclusivamente nella duplice condizione: a) che la obbligazione in rivalsa, avente ad oggetto l’imposta detraibile sia stata adempiuta dal soggetto passivo ovvero sia divenuta esigibile; b) che il soggetto passivo abbia destinato i beni e i servizi acquistati o utilizzati per i quali è tenuto alla rivalsa al pagamento dell’imposta «ai fini di sue operazioni soggette a imposta».
Le altre formalità che caratterizzano le modalità di esercizio del diritto rimangono estranee alla fattispecie costitutiva del diritto alla detrazione, configurando «meri obblighi formali ai fini di controllo». I massimi giudici conformandosi alla giurisprudenza nazionale e comunitaria, muovendo dal dato sostanziale e superando l’accezione meramente formale degli obblighi contabili di annotazione, hanno concluso per il rigetto del ricorso, ammettendo in via definitiva il diritto alla detrazione. Valentino Guarini e Giovanni Cataldi

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