CASSAZIONE: Ok la giusta causa del rappresentante (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE
CASSAZIONE/2 Recesso nei contratti d’agenzia
Ok la giusta causa del rappresentante
Contratto di agenzia, giustificato il recesso per giusta causa del rappresentante: I comportamenti scorretti tenuti dalla società preponente (rifiuto di incontrare l’agente di commercio) nei suoi confronti fanno sì che questi possa recedere per giusta causa dal contratto di agenzia e possa, quindi, avere diritto all’indennità sostitutiva di preavviso (minimo compenso previsto). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17539 del 2 settembre 2016 che ha considerato legittimo il recesso fatto dall’uomo per l’effettiva difficoltà nel tenere i rapporti con la società proponente. In particolare, la Corte ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva ribaltato quella dei giudici di primo grado, invece, favorevole alla società preponente.
Il tutto è scaturito da fatti incresciosi verificatisi nel corso del rapporto tra l’agente e l’amministratore unico della società. In particolare, nel corso dell’ultimo periodo del rapporto l’agente si è visto impossibilitato a tenere i contatti con la preponente, invece, basilari nell’ambito del contratto di agenzia. Questo a causa dell’amministratore della preponente che sistematicamente si rifiutava di incontrarlo, omettendo anche di consegnargli il materiale promozionale richiesto e ovviamente indispensabile per l’esercizio della propria attività. Non solo. Non contento di tali violazioni, il manager costringeva l’agente di commercio a dovere affiancare una settimana un altro agente operante nel Friuli e la successiva settimana secondo agente risedente in Puglia. Questo per costringerlo a continui spostamenti e, quindi, per portarlo alle dimissioni volontarie. Ma non è stato cosi, anche questo secondo dato ha portato a dichiarare la giusta causa per l’agente.
Difatti, secondo la Corte di cassazione all’agente di commercio, in caso di recesso per giusta causa dal contratto dovuto al disagio arrecatogli dalla ditta preponente nello svolgimento delle sue mansioni lavorative, spetta l’indennità sostitutiva di preavviso.
Nel caso di specie, è emerso che l’amministratore abbia cercato in tutti i modi di estromettere l’agente dalla propria rete di vendita. La Cassazione ha poi accolto l’appello incidentale. Vincenzo D’Andò

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