CASSAZIONE: Notificazione con tempestività (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Cassazione: osservando le regole nessuna responsabilità è imputabile al notificante
Notificazione con tempestività
Termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice

La notificazione deve essere tempestiva e ciò esige che la consegna della copia dell’atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice ed un eventuale ritardo della notifica potrà essere addebitato esclusivamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, ma mai a responsabilità del notificante.
Lo hanno sottolineato i giudici della sesta sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 7826 dello scorso 20 aprile.
Pertanto, per verificare la tempestività dell’appello ai sensi dell’art. 325 cod. proc. civ., la Corte territoriale, nel caso sottoposto all’attenzione degli Ermellini, avrebbe dovuto delibare la data di consegna del plico all’ufficiale giudiziario da parte del notificante, e, risultando con certezza tale consegna effettuata prima della scadenza del termine assegnato per l’integrazione del contraddittorio, avrebbe dovuto verificare se il procedimento notificatorio si fosse o meno concluso, valutando, soltanto in caso di mancata conclusione dello stesso, se la causa fosse o meno imputabile al notificante e se questi si fosse o meno adoperato tempestivamente per porvi rimedio. Inoltre per quanto riguarda la notifica ad un procuratore di una società, non rileva che questa sia stata cancellata dal registro delle imprese nella pendenza del giudizio di merito. Infatti, le Sezioni unite della stessa Cassazione con sentenza del 4 luglio 2014 n. 15295 hanno affermato il seguente principio di diritto: «In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti e al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.». Tale principio secondo i giudici di piazza Cavour va esteso anche alla situazione della perdita della capacità di stare in giudizio che si determina a seguito della cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese. Angelo Costa

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