CASSAZIONE: Notaio può stipulare nello studio del parente (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Non c’è violazione quando la scelta è sporadica e di comodo
Notaio può stipulare nello studio del parente

Roma. Il notaio che occasionalmente e per comodità, stipula degli atti nello studio professionale di un parente, non viola il codice deontologico. La Corte di cassazione (sentenza 24962/16) accoglie sul punto il ricorso di un notaio, “accusato” di aver violato la regola che vieta «la ricorrente presenza» presso «studi di altri professionisti ed organizzazioni estranee al notariato». Il notaio era finito nel mirino dei probiviri che gli contestavano due illeciti: l’essersi assentato nei giorni di presenza obbligatoria dalla sede principale per andare a stipulare presso uffici secondari e l’aver “frequentato” a tale scopo studi di altri professionisti. Delle due “incolpazioni” la Cassazione conferma la responsabilità solo per la prima. La Corte d’Appello nella sua ordinanza aveva accertato, sulla base degli atti ricevuti e autenticati fuori sede, che 69 di questi, negli 11 mesi considerati, erano stati “lavorati” in altra sede proprio nei tre giorni settimanali dedicati all’assistenza obbligatoria. Un numero che, rapportato ai 1151 atti rogati in totale, era considerato troppo alto per invocare l’occasionalità e l’eccezionalità della condotta o la particolarità delle ragioni che l’avevano determinata. I giudici ricordano che, in base all’articolo 9 del codice deontologico, la sede dello studio notarile è tutt’ora il luogo cui il notaio deve incentrare la sua attività. La libertà di spostarsi in tutto il territorio del distretto della corte d’Appello e di aprire un ufficio secondario non ha fatto venire meno il legame notaio-sede “principale”. Resta, infatti, fermo l’obbligo di tenere aperto l’”ufficio” nel Comune o nella frazione assegnata e di prestare l’assistenza obbligatoria nei giorni e negli orari preventivamente segnalati all’utenza. Né, precisano i giudici, può essere considerata rilevante l’accortezza di stipulare gli atti negli uffici secondari nelle ore non comprese nella fascia oraria vincolata se l’incidenza percentuale dei “documenti” più significativi lavorati all’esterno, denota comunque il mancato rispetto dell’obbligo di assistere personalmente allo studio anche oltre i giorni e gli orari stabiliti. Non passa il tentativo del notaio di giustificare le assenze, dovute a precise richieste della clientela e all’urgenza. In entrambi i casi, secondo la Corte, si trattava di esigenze che andavano affrontate in tempi diversi e non nei giorni deputati all’assistenza in sede. Il notaio ha ragione invece per quanto riguarda l’accusa di aver svolto l’attività in uffici secondari non comunicati presso altri professionisti. Per i giudici, infatti, gli studi frequentati erano scelti per motivi «occasionali, di comodità» e facevano capo a persone con le quali il professionista aveva rapporti familiari. La circostanza non integrava dunque, nè sotto il profilo della reiterazione nè per quanto riguarda la tipologia di strutture utilizzate, «la ricorrente presenza» presso studi di professionisti estranei al notariato. Patrizia Maciocchi

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