CASSAZIONE: Lite in assemblea, con lesioni gravi non c’è «perdono» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Reati. Impossibile rimettere la querela
Lite in assemblea, con lesioni gravi non c’è «perdono»
Liti in assemblea: se degenerano e si arriva alle mani non ci può essere «perdono», quando si superano certi limiti (come le lesioni personali gravi). Può infatti succedere che si arrivi al vero e proprio scontro fisico che, come nel caso sottoposto di recente al vaglio della Corte di cassazione, può costare davvero caro ai contendenti, anche se, successivamente, intervenga una loro volontà conciliativa. È il caso, appunto, di due condòmini che, nel corso di una accesa assemblea, rotti gli indugi sono passati alle vie di fatto, procurandosi, al termine di una colluttazione, lesioni personali giudicate guaribili in 30 giorni. Condannati ambedue in primo e secondo grado, gli ex contendenti avevano presentato ricorso in Corte di cassazione per ottenere l’estinzione del reato adducendo l’esistenza di una reciproca remissione di querela, resa dinnanzi ai carabinieri della locale stazione o, in subordine, per vedersi riconosciuta la scriminante della legittima difesa in dipendenza delle reciproche lesioni. La Suprema corte, tuttavia, è risultata di diverso avviso – e, nonostante la volontà dei protagonisti della vicenda di rinunciare alle rispettive querele e, pertanto, di soprassedere dalla volontà punitiva – ha confermato la sentenza gravata e, pertanto, la pena inflitta ad entrambi i condòmini collerici. La V sezione penale, per motivare tale sentenza, la n. 23620, pubblicata il 7 giugno scorso, ha osservato che «non può accogliersi l’istanza di annullamento di entrambi i ricorrenti senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati rispettivamente ascritti si sarebbero estinti per intervenuta remissione di querela, con relativa accettazione, essendosi reciprocamente procurati lesioni giudicate guaribili in 30 giorni; a norma dell’articolo 582 del Codice penale i reati loro ascritti sono procedibili d’ufficio». La querela è infatti prevista per lesioni guaribili in 20 giorni al massimo. Non solo. La Suprema corte ha escluso anche la sussistenza dell’invocata legittima difesa, atteso che «la Corte territoriale (…) ha escluso la sussistenza della scriminante della legittima difesa per mancanza della inevitabilità altrimenti del pericolo, avendo evidenziato che il ricorrente ha contribuito a determinare una situazione di pericolo tramite la partecipazione attiva ad un contesto di sfide, insulti e reciproche provocazioni». Paolo Accoti

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