CASSAZIONE: L’Irap ancora in debito di risposte (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

Cassazione. Quando c’è inerzia degli amministratori

Srl, con un terzo del capitale si può chiedere l’assemblea

 

 

Il socio di Srl, che sia titolare di almeno un terzo del capitale sociale, ha il potere di domandare la convocazione dell’assemblea dei soci, in caso di inerzia dell’organo amministrativo.

È quanto deciso dalla Cassazione, per la prima volta interessata da questa tematica, con la sentenza n. 10821 del 25 maggio 2016, dopo che, dell’argomento si erano occupate diverse corti di merito (Corte d’appello Lecce 23 giugno 2005, Tribunale Bologna 21 ottobre 2004, Tribunale Roma 30 novembre 2004, Tribunale Milano, 13 gennaio 2005 e 18 gennaio 2007, Tribunale Agrigento 29 dicembre 2005, Tribunale Trani 6 marzo 2007, Tribunale Novara, 21 aprile 2009 e Tribunale Napoli, 13 luglio 2011) peraltro non menzionate nella sentenza della Cassazione.

Il problema affrontato dalla Suprema Corte è assai frequente nella prassi professionale poiché sono perecchi i casi in cui vi è la necessità o il desiderio dei soci (o di taluno di essi) di svolgere un’assemblea e di non avere (o di non poter avere) la collaborazione degli amministratori per la confezione e la spedizione dell’avviso di convocazione.

La materia della convocazione dell’assemblea da parte di una minoranza di soci è disciplinata dal Codice civile nell’ambito delle norme dedicate alla Spa (mentre nulla il codice dice sulla convocazione dell’assemblea dei soci di Srl): l’articolo 2367 sancisce infatti che gli amministratori di spa «devono convocare senza ritardo l’assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale» nelle società quotate e «il decimo del capitale sociale» nelle società diverse da quelle quotate (fermo restando che lo statuto può abbassare, ma non alzare, le predette aliquote di capitale occorrenti per richiedere la convocazione).
Nel campo della Srl occorre dunque capire se il silenzio del legislatore induca a negare la possibilità per i soci di Srl di richiedere la convocazione dell’assemblea oppure se tale silenzio autorizzi per i soci di Srl un’interpretazione analogica del dettato dell’articolo 2367 del Codice civile in tema di potere di convocazione dell’assemblea dei soci di spa; oppure ancora se dai principi generali sui quali si fonda la disciplina codicistica della Srl sia estraibile un’applicazione particolare per la convocazione dell’assemblea della Srl.
È quest’ultima la tesi dunque accolta dalla Cassazione nella sentenza n. 10821/2016, la quale fonda la sua decisione osservando che l’articolo 2479 del Codice civile consente ai soci titolari di «almeno un terzo» del capitale sociale di avocare all’assemblea dei soci stessi la decisione su tematiche che, in assenza di questa avocazione da parte dei soci, sarebbero di competenza dell’organo amministrativo. Allora, se è vero che il terzo dei soci può pretendere di decidere su determinate materie proprie della gestione della società, deve essere anche vero – secondo la Cassazione – che un terzo dei soci può richiedere la convocazione dell’assemblea dei soci.
Quanto alla non estensibilità alla Srl del disposto dell’articolo 2367 del Codice civile, in tema di convocazione dell’assemblea di spa da parte dei soci, la Cassazione osserva che la riforma del 2003 ha differenziato fortemente la disciplina delle Srl da quella delle spa e che l’autonomia e la potenziale onnicomprensività della normativa sulla Srl induce dunque a escludere l’estensione analogica alla Srl del meccanismo procedurale di convocazione dell’assemblea previsto dall’articolo 2367 del Codice civile per l’assemblea della spa. Infatti, secondo la Suprema Corte, l’obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la Srl come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; e ciò a differenza della disciplina della spa, tendenzialmente dettata per larghe compagini di soci che non vengono in rilievo nella loro individualità. Angelo Busani

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