CASSAZIONE: Limite alla revocatoria sui conti (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Fallimento. Accolto il ricorso della banca che si era vista recuperare 272mila euro dalla liquidazione del Consorzio
Limite alla revocatoria sui conti

Milano. I versamenti in conto corrente dell’imprenditore fallito non possono essere colpiti automaticamente dalla revocatoria. Il curatore fallimentare deve infatti distinguere le cosiddette «operazioni bilanciate» – che hanno il solo scopo di creare una disponibilità della provvista in conto – da quelle «solutorie» destinate a pagare il debito con la banca creditrice. E nell’analizzare i movimenti, per qualificare il tipo di operazione, non è sufficiente il criterio cronologico dei versamenti ma è necessario, invece, rapportarsi al «saldo di giornata».
Con una articolata decisione – sentenza 6042/16, depositata ieri – la Prima civile della Cassazione ha accolto il ricorso di Unicredit in una complessa vicenda processuale che riguarda il Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone (Cairf), finito in liquidazione coatta amministrativa nel gennaio del 1992 e dichiarato, quattro anni prima, in stato di insolvenza.
La questione finita davanti ai giudici della Prima era relativa alla sorte di 272mila euro che il curatore della procedura concorsuale prima, e la Corte d’appello di Roma poi, avevano recuperato con l’azione revocatoria, considerandoli oggetto appunto di versamenti solutori.
Per arrivare a questa qualificazione – che solo il Tribunale di primo grado aveva disatteso, e che aveva permesso il recupero a posteriori a vantaggio della massa creditizia e a danno della banca – il curatore aveva adottato il criterio cronologico delle operazioni giornaliere di dare e avere, negando (senza adeguata motivazione, a giudizio della Prima) la sussistenza di operazioni «bilanciate». «Criterio non corretto» spiega il relatore perchè non individua se nel corso della medesima giornata vi siano operazioni attive, e quali, da parte del correntista «idonee a determinare una corrispondente provvista cui attingere per dei prelievi, essendo insufficiente a tale scopo la mera ordinazione contabile, in difetto di altri elementi storici».
In secondo luogo, l’onere di provare che ogni versamento era in realtà un pagamento per estinguere lo scoperto restava a carico del curatore «apparendo fuorviante la presunzione solutoria applicata a ogni versamento infragiornaliero pur in presenza di altre operazioni».
Riaffermando la revocabilità delle rimesse sul conto corrente dell’imprenditore poi fallito (prevista del resto dall’articolo 67 della legge fallimentare), e tornando su alcuni precedenti uniformi (Cassazione 8323/08 e 24588/05), la Corte indica nel «saldo di giornata» il criterio su cui valutare e qualificare i versamenti in sospetto di preferenzialità, e aggiunge poi che l’onere della prova spetta al curatore e che il convenuto sul punto »non è tenuto a provare nulla in caso di inerzia dell’attore».
Rinviando il caso all’Appello capitolino, la Prima risolve incidentalmente anche la questione della prescrizione della revocatoria in caso di liquidazione coatta amministrativa: fa fede la declaratoria ministeriale di quest’ultima – e non invece l’insolvenza statuita per sentenza, e precedentemente, dal Tribunale – perchè il decreto di Lca a differenza di quello giudiziale offre le garanzie di rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. Alessandro Galimberti

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