CASSAZIONE Libertà anticipata a maglie larghe (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Esecuzione penale. Per la Cassazione i giudici devono valutare il «presofferto» e come è costruita la pena
Libertà anticipata a maglie larghe
Se c’è continuazione il «reato ostativo» minore non impedisce il beneficio

MILANO. Maglie larghe per la l iberazione anticipata speciale quando la condanna è in continuazione. La Prima penale della Corte di cassazione (sentenza 17143/16, depositata ieri) neutralizza la portata del reato ostativo quando la pena in fase esecutiva è “complessa”, cioè frutto di un cumulo giuridico in cui compaiono appunto i reati cosiddetti ostativi – previsti tassativamente dalla legge penitenziaria – insieme a reati “comuni”.
La Suprema Corte, decidendo sul ricorso di un detenuto per fatti di droga (traffico), ha stabilito che i calcoli – e quindi gli eventuali benefici – devono far riferimento alla pena irrogata in concreto, e non invece alla pena edittale dei singoli reati.
I fatti di causa riguardano la decisione del Tribunale di sorveglianza di Palermo che lo scorso maggio aveva negato, confermando la scelta del magistrato di sorveglianza, la liberazione anticipata speciale a un condannato con pena “complessa” e in continuazione.
I giudici di merito avevano puntato sull’effetto ostativo «in sè» del reato del catalogo penitenziario (legge 354/1975, articolo 4-bis, nel caso specifico traffico di stupefacenti), di cui peraltro il detenuto aveva scontato la quota “rappresentativa” dentro la sentenza. I magistrati dell’esecuzione sostenevano una sorta di «effetto espansivo» del delitto più pericoloso per il quale era stata inflitta la condanna, effetto che impedirebbe la concessione degli ulteriori 45 giorni di sconto ogni sei mesi previsti dalla recente legge 10/2014.
A giudizio del difensore, la sentenza di Palermo sarebbe viziata da un’errata interpretazione della legge e si discosterebbe anche dalle Sezioni unite sul tema, del tutto analogo, della scindibilità della condanna in materia di revoca dell’indulto (21501/2009).
Accolto questo punto – e cioè l’an della frazionabilità della pena – la Prima sezione ripercorre poi la genesi e la natura del reato continuato, articolate in sostanza sul principio del favor rei rispetto alla severità del cumulo materiale tout-court delle pene. In questo contesto, resta da valutare la portata del reato ostativo quando questo sia «satellite» rispetto al dispositivo, vale a dire più grave solo nominalmente ma in concreto più lieve rispetto ai reati comuni computati nella sommatoria della condanna inflitta.
Secondo la Cassazione fare espandere in fase esecutiva il delitto ostativo «meno grave» – rispetto agli altri caricati al condannato – è scorretto e non tiene conto della evoluzione giurisprudenziale più recente. Con la «scissione del reato continuato – scrive la Corte – i singoli reati riacquistano la loro autonomia» ma non per questo la loro valutazione deve fare riferimento a canoni astratti, cioè ai valori edittali. Ciò che conta, invece, è l’operazione del giudice di merito nel momento in cui «costruisce» il reato continuato e talvolta – come nel caso di specie – considera meno grave il reato ostativo rispetto agli altri illeciti puniti con la stessa sentenza. Questa valutazione, aggiunge la Prima penale, segna il regime della continuazione «che si comunica anche alla fase d’esecuzione della pena relativa» e che in sostanza si definisce la «pena legale» (in accordo con la Corte Costituzionale, sentenza 312/1998). Ciò, chiosa la Corte, non permette di «recuperare, ai fini della determinazione della pena in esecuzione, quella astrattamente prevista nella cornice edittale per ciascuna fattispecie criminosa». Da qui l’annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame. Alessandro Galimberti

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