CASSAZIONE: Legale fai-da-te, procura ko (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Cassazione
Legale fai-da-te, procura ko

Dom.27 – I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l’abilitazione all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie possono stare in giudizio personalmente, anche laddove partecipino al giudizio quali legali rappresentanti di una società. In tal caso non è necessario che il legale rappresentante sia munito di procura rilasciata a se stesso. Così la Cassazione con la sentenza n. 4621 del 09.03.2016. Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dalla società sulla base della irregolarità della procura. Evidenziavano i giudici di merito che l’amministratore della società, avendo i requisiti per ricevere procura speciale alla difesa ed essendo iscritto nell’albo dei dottori commercialisti, aveva nominato se stesso difensore ed autenticato la sua firma sia come amministratore mandante della procura, sia come mandatario della procura stessa. Secondo la Ctr, così facendo, si erano però verificate alcune illegittimità che rendevano nullo l’atto di procura. L’amministratore, ad avviso dei giudici, aveva infatti violato la normativa che prevede sia un pubblico ufficiale ad autenticare la sottoscrizione di una procura speciale ed aveva inoltre violato il principio di terzietà che deve sussistere tra mandante e mandatario per non incorrere nella figura giuridica dell’autocertificazione. Proponendo ricorso per cassazione il contribuente evidenziava allora, tra le altre, che, posto che l’allora amministratore della società era abilitato alla difesa tecnica innanzi alle commissioni tributarie, la difesa era consentita senza necessità di una procura a se stesso. La procura era quindi superflua per la coincidenza di parte e difensore. I giudici di legittimità ritenevano fondato il ricorso e affermavano che la regola secondo cui i soggetti in possesso di abilitazione all’assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente, opera anche nei casi in cui il soggetto partecipi non in nome proprio, ma in rappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante di una società. Ne discendeva che, nel caso di specie, il controllo di validità della procura era irrilevante.

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