CASSAZIONE: La detraibilità Iva su fatti reali (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

La Cassazione ha respinto il ricorso del curatore fallimentare di un’impresa edile
La detraibilità Iva su fatti reali
Ciò che conta è l’attività svolta, non l’oggetto sociale

Le operazioni attive esenti dall’Iva devono essere stabilite sulla base dell’attività effettivamente svolta dall’impresa e non sull’oggetto sociale. Per questo il costruttore che dà abitualmente in locazione degli immobili non ha diritto al beneficio fiscale nonostante l’estraneità allo statuto.
È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4613 del 9 marzo 2016, ha respinto il ricorso del curatore fallimentare di un’impresa edile.
La sezione tributaria ha quindi dato torto alla curatela di una società che locava abitualmente degli appartamenti e che aveva detratto l’Iva dall’operazione sostenendo di averne diritto in quanto attività estranea all’oggetto sociale. Ma la tesi non ha convinto i giudici di merito, con una decisione oggi resa definitiva in sede di legittimità. Infatti secondo la Cassazione, in tema di Iva, per verificare se una determinata operazione attiva rientri o meno nell’attività propria di una società, ai fini dell’inclusione nel calcolo della percentuale d’imposta detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cosiddetto «pro rata»), occorre avere riguardo non già all’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale, ma a quella effettivamente svolta dall’impresa: ai fini dell’imposta, rileva infatti il volume d’affari del contribuente, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, e quindi l’attività in concreto esercitata. Debora Alberici* * cassazione.net

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