CASSAZIONE: La delibera fatta senza cda è falso in scrittura privata (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Società. Per chiedere un affidamento
La delibera fatta senza cda è falso in scrittura privata

Milano. Costituisce falsità in scrittura privata la sottoscrizione di una falsa delibera da parte del presidente di un consiglio di amministrazione. Inoltre, costituisce appropriazione indebita e non infedeltà patrimoniale, da parte dell’amministratore, lo storno di risorse societarie per la realizzazione di un interesse proprio o di terzi. Lo sottolinea la Corte di cassazione con la sentenza n. 29172 della Quinta sezione penale, depositata ieri. La Corte ha così confermato la condanna a carico del manager di una società che aveva formato un falso verbale di deliberazione nel quale era erroneamente rappresentato che si richiedeva a un istituto di credito un affidamento temporaneo di 2 milioni di euro con attribuzione al manager stesso del potere di concludere l’operazione.
La difesa contestava la materialità della violazione, visto che era stato formato regolarmente da presidente del cda e segretario, cui la legge espressamente conferisce i relativi poteri. Ma la Cassazione sottolinea che si tratta invece di una scrittura privata in grado di produrre effetti rilevanti sul piano giuridico, materialmente e non ideologicamente falsa, perchè a mancare è la genuinità dal momento che la seduta del consiglio di amministrazione che avrebbe assunto la delibera contestata in realtà non si è mai neppure svolto.
Inoltre, quanto alla ulteriore qualificazione del reato, la sentenza mette in evidenza come le norme incriminatrici dell’infedeltà patrimoniale e dell’appropriazione indebita sono in un rapporto di specialità reciproca: l’infedeltà si concentra sulla relazione tra un preesistente conflitto d’interessi, attuale e valutabile, e gli obiettivi di profitto o altro vantaggio dell’atto di disposizione, obiettivi “ingiusti” alla luce del precedente conflitto; l’appropriazione indebita, a sua volta, presenta caratteri di specialità per la natura del bene e per l’irrilevanza di un semplice vantaggio al posto del profitto. A fare la differenza, puntualizza la Corte, è l’elemento del conflitto d’interessi, assente nel reato di appropriazione indebita.
Ed è proprio con riferimento a questo elemento che la sentenza ritiene di dovere sanzionare il manager per appropriazione indebita: a mancare era infatti un evidente conflitto d’interessi con la società. In questo si rende inapplicabile l’articolo 2643 del Codice civile, «che esclude l’ingiustizia del danno arrecato (e, quindi, la rilevanza penale della condotta) solo in caso di vantaggi compensativi dei quali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sia in grado di fruire in ragione della sua appartenenza ad un più ampio gruppo di società». G. Ne.

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