CASSAZIONE: La confisca parametrata al profitto (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. La responsabilità 231 in caso di «distrazione» fondi compiuta dall’amministratore di due società
La confisca parametrata al profitto

Mar.29 – Roma. Se il dominus di due società “distrae” i fondi regionali, il giudice non può disporre una confisca indifferenziata sui beni dei due enti senza tenere conto del diverso profitto conseguito dall’una e dall’altra. La Cassazione, con la sentenza 12653, torna sulla responsabilità degli enti disegnata dalla legge 231/2001 e lo fa respingendo il ricorso dell’amministratore unico di due Srl, ma accogliendo le richiesta di queste ultime limitatamente alle modalità di confisca.
Alla base della contestazione c’era il reato di malversazione ai danni dello Stato (articolo 316-bis) scattato dopo che l’amministratore aveva “dirottato” i fondi ottenuti per realizzare un lavoro di interesse pubblico, sull’acquisto dei beni di una società in fallimento andati all’asta. I giudici di merito avevano riconosciuto sia la responsabilità del vertice delle due società sia di queste ultime, per il profitto tratto dalle somme incamerate nelle casse, denaro che si era perso in mille “rivoli”. In prima battuta la Cassazione respinge il ricorso dell’amministratore che negava il “dolo” nella sua condotta. Secondo il ricorrente non c’era stata predeterminazione nel distrarre le risorse: queste erano state usate per altro perché la burocrazia regionale aveva ostacolato la realizzazione dei lavori. Inoltre l’elemento soggettivo veniva meno perchè il dominus aveva prestato della garanzie, in relazione alle risorse ottenute, offerto ipoteche e spontaneamente restituito parte delle somme. Giustificazioni che non passano. La Cassazione spiega che il reato previsto dall’articolo 316-bis ha natura istantanea e si consuma nel momento esatto in cui le sovvenzioni pubbliche vengono distratte dalla loro destinazione origina. Per il dolo generico basta che l’agente sia consapevole di fare un uso diverso dei denaro ottenuto. Nessun rilievo hanno gli ostacoli burocratici inerenti al rilascio di titoli abitativi, visto che la “commissione” per comprare i beni all’asta era stata data prima di iniziare l’opera. Nè pesano le garanzie fideiussorie, le ipoteche e la parziale restituzione delle somme: ciò che conta è la verifica del soddisfacimento del pubblico interesse. Per i giudici sono responsabili anche le due società a meno che non siano in grado di dimostrare di non aver avuto nella distrazione né un interesse né un vantaggio. Nel concreto però l’azione illecita dell’organo apicale era stata funzionale all’interesse dei due enti, dotati di una liquidità di cui avevano potuto disporre secondo la gestione dell’amministratore e il tutto si era risolto anche in vantaggio, soprattutto per una della due società, che era divenuta titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare di cui era sprovvista. E anche il patrimonio delle società è soggetto alla confisca salvo per le somme restituite. I giudici hanno però sbagliato nel tenere conto dell’entità complessiva del profitto delle erogazioni. Nei confronti delle due Srl sono state mosse distinte contestazioni a fronte di autonome erogazioni. Ciascun ente ha dunque conseguito un corrispondente profitto sul quale va commisurata la confisca. Non vale il principio solidaristico che, nel caso di illecito plurisoggettivo, «implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente». I giudici escludono il concorso tra le due Srl, che rispondono autonomamente della condotta del dominus. Ora la Corte d’Appello deve distinguere la “quota” imputabile all’una e all’altra società, ai fini del valore sul quale tarare la confisca per equivalente. Patrizia Maciocchi

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