CASSAZIONE: Impresa familiare, per l’Irap non basta il collaboratore (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Cambio di rotta: applicati i principi della sentenza 9451 delle Sezioni unite
Impresa familiare, per l’Irap non basta il collaboratore
Non scatta il prelievo se le mansioni svolte sono esecutive

Non paga l’Irap l’impresa familiare che si avvale di un collaboratore che svolge mansioni esecutive. L’ordinanza della Cassazione 17429/2016 del 30 agosto ha applicato per la prima volta a questa tipologia di imprese il principio sancito dalle Sezioni Unite nella sentenza 9451/2016, secondo il quale non è automaticamente configurabile il requisito dell’autonoma organizzazione nei casi di impiego di un dipendente o collaboratore che svolge mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Per le imprese familiari è stata così completamente “ribaltata” la precedente impostazione interpretativa. La Cassazione aveva affermato anche di recente, nella ordinanza 12616 del 17 giugno scorso, che l’attività svolta dai collaboratori delle imprese familiari comporta sempre l’assoggettamento all’Irap del valore della produzione.
Questo principio era già stato sancito nelle precedenti sentenze 10777/2013, 1537/2014 e 22628/2014, nelle quali era stata stabilita la irrilevanza ai fini dell’Irap della disciplina dell’impresa familiare prevista nell’ambito del reddito d’impresa e l’equiparazione dei familiari che partecipano all’impresa ai collaboratori non occasionali, dovendo gli stessi aver prestato la loro attività «in modo continuo e prevalente».
L’ordinanza 12616/2016 era stata emanata successivamente alla sentenza a Sezioni Unite 9451/2016, che non era stata, però, menzionata.
Invece, nell’ordinanza 17429/2016 depositata martedì è stato posto opportunamente rimedio a tale “dimenticanza”, cassando con rinvio la sentenza di merito perché nella stessa non è stato valutato, con riguardo alla presenza di «quote di collaboratori familiari», se si tratti «di lavoro non occasionale che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore esplicante mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». Si ritiene, a tal fine, importante che le mansioni svolte vengano attentamente precisate in sede di atto costitutivo dell’impresa familiare.
È stata anche riportata la motivazione della sentenza a Sezioni unite, che non riguarda soltanto i professionisti e gli artisti ma fa, più in generale, riferimento alle «figure di confine individuate nel corso degli anni dalla giurisprudenza di questa Corte», cioè ai contribuenti che esercitano in forma individuale l’attività d’impresa in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere di piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
La sentenza è, quindi, importante anche per aver confermato l’applicabilità del principio agli imprenditori individuali. Gianfranco Ferranti

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