CASSAZIONE: Il vizio di notifica non blocca l’atto (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Contenzioso. Per la Cassazione le irregolarità negli invii delle comunicazioni prodromiche non erano rilevabili dal ricorrente
Il vizio di notifica non blocca l’atto
Sì alla cartella da controllo formale anche se l’esito non è correttamente inoltrato

La cartella di pagamento derivante dal controllo formale è legittima anche se l’invito a produrre documenti e l’esito del successivo controllo non risultano correttamente notificati al contribuente. Ad affermarlo è la sentenza 4591/2016 della Cassazione depositata ieri.
Un contribuente ha impugnato la cartella di pagamento conseguente a un controllo formale (ex articolo 36-ter del Dpr 600/73) lamentando, tra i diversi motivi, che l’Agenzia non avesse correttamente notificato l’invito a produrre documenti e il conseguente esito del controllo.
Il giudice d’appello, riformando la decisione di prime cure, ha confermato la legittimità del provvedimento, sul presupposto che entrambe le missive risultavano inviate al contribuente. Così la decisione è stata impugnata in Cassazione, eccependo sia un’errata interpretazione della norma, sia una carente motivazione su altre domande sollevate fin nel ricorso introduttivo.
La Suprema corte ha chiarito alcuni aspetti procedurali legati proprio al controllo formale. Quest’ultimo è disciplinato dall’articolo 36-ter del Dpr 600/73 che, al comma 3, consente agli uffici di richiedere chiarimenti sui dati esposti in dichiarazione ed anche la trasmissione dei documenti non allegati o difformi rispetto ai dati forniti da terzi. Tale fase è del tutto facoltativa, poiché anche alla luce dello Statuto del contribuente (articolo 6 della legge 212/2000), l’amministrazione potrebbe non ravvisare la sussistenza di dubbi che necessitino di essere chiariti.
Al comma 4 della stessa norma, è poi previsto che l’esito del controllo, venga comunicato al contribuente con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo all’eventuale rettifica. Tale comunicazione consente così di segnalare eventuali errori e comunque assolve una peculiare funzione di garanzia nell’interesse del soggetto passivo, il quale avendo conoscenza dei motivi della pretesa, può sia regolarizzare il contenuto della dichiarazione in rettifica, sia esercitare i propri diritti di difesa in sede contenziosa o addirittura interrompere la procedura segnalando dati ed elementi non valutati. In quest’ultima ipotesi, l’ufficio, ove riconosca la fondatezza delle circostanze addotte, può agire in autotutela e non dar seguito all’attività impositiva.
Nella sequenza procedurale del controllo formale, quindi, l’amministrazione finanziaria può ben ritenere di non invitare il contribuente a fornire chiarimenti, nonostante poi ritenga di avanzare una pretesa impositiva all’esito della propria verifica. A ciò consegue che il soggetto passivo non ha titolo per lamentare l’omessa notifica dell’invito prodromico, atteso che potrebbe non essere necessario e pertanto tale omissione non determina la successiva nullità della cartella di pagamento. Dalla formulazione della norma si evince, invece, che l’invio dell’esito del controllo è obbligatorio, anche se non sono prescritte particolari forme di notifica.
La circolare 68/E/2001 aveva precisato che tale comunicazione va trasmessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al fine di acquisirne prova. Secondo i giudici di legittimità, in assenza di precise indicazioni, non sono applicabili le ordinarie regole previste per la notifica, poiché la concreta funzione impositiva compete solo alla successiva cartella di pagamento. In particolare, i vizi di notifica lamentati dal contribuente sugli invii delle due comunicazioni prodromiche alla cartella non erano rilevabili e pertanto non si poteva dichiarare la nullità della pretesa. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto fondato il vizio di omessa pronuncia su altre eccezioni, ossia la tardività dell’iscrizione a ruolo e della notifica della cartella rispetto ai tempi previsti dalla norma. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio ad altro giudice territoriale.
La decisione, oltre a chiarire l’iter procedurale che devono seguire gli uffici per tali controlli, pare confermare la possibilità di impugnare l’atto relativo all’esito di tale controlli. Non viene assunta, invece, alcuna posizione sulla possibile nullità della cartella nell’ipotesi in cui l’Agenzia ometta l’invio dell’esito, nonostante la pronuncia confermi l’obbligatorietà dello stesso.
Laura Ambrosi

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