CASSAZIONE: Il notaio sospeso non ha «schermi» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. Il professionista colpito da sanzione è inibito dall’operare attraverso altri colleghi e società esterne
Il notaio sospeso non ha «schermi»
La possibilità di ultimare le pratiche già in studio non può essere travalicata

Roma. Il notaio sospeso dall’esercizio della professione non può utilizzare suoi colleghi come “schermo” per continuare di fatto l’attività anche attraverso una struttura esterna. La Cassazione (sentenza 9041) conferma i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti del dominus sia degli altri notai che si erano prestati alla “sostituzione” facendosi in realtà gestire da una società terza riconducibile proprio al notaio sospeso.
Il titolare dello studio aveva ottenuto un via libera, per evitare una “serrata” nel periodo di sospensione, dal presidente del consiglio notarile della sua città, il quale aveva condiviso le preoccupazioni sulla sorte dei dipendenti che potevano rischiare il posto di lavoro a causa del blocco totale. I confini del nulla osta erano però stati ampiamente superati. L’accordo col presidente prevedeva la possibilità di portare a compimento pratiche già avviate, purché ciò avvenisse fuori dallo studio e non alla presenza del notaio sanzionato, il quale non doveva avere alcun ritorno economico.
In realtà non solo erano stati “smaltiti” gli atti già iniziati, ma c’era stata anche l’acquisizione di nuova clientela, anche grazie alla collaborazione di tre colleghi che avevano rivestito nell’ambito di un vero e proprio accordo economico una funzione del tutto secondaria. I notai “coadiuvanti” avevano eseguito le loro prestazioni in maniera del tutto “spersonalizzata”. A dispetto di quanto previsto dal codice deontologico, che impone il rapporto personale con le parti, gran parte dell’attività – non sempre notarile ma spesso squisitamente di affari – veniva svolta da una srl che faceva capo al dominus e alla quale veniva riconosciuto il 50% dell’onorario indicato nelle parcelle pro forma predisposte dallo studio.
Al titolare era stata poi contestata anche la violazione del codice per quanto riguarda la norma sulla pubblicità.
A ridosso della sua sospensione, il professionista aveva fatto pubblicare sui principali quotidiani locali un comunicato nel quale informava che aveva subìto una sanzione per motivi unicamente disciplinari, specificando che «si possono fermare le persone ma non le loro idee». E le idee alle quali il professionista si riferiva erano quelle sulla concorrenza e sul mercato. Le stesse alle quali si appella nel ricorso in Cassazione, per affermarne la violazione.
Secondo l’incolpato, infatti, censurando il comunicato si entrava in contrasto con la libertà di pensiero affermata dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Mentre i Consigli notarili distrettuali, in quanto associazioni di imprese, con l’apertura del procedimento disciplinare avevano violato le norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea alterando le regole sulla concorrenza e sulla libera prestazione di servizi.
La Cassazione però non è d’accordo.
Per quanto riguarda la pubblicità, i giudici precisano che questa non è preclusa ai notai, a patto che sia sobria e limitata alle informazioni sull’attività e l’organizzazione. Così non era il messaggio suggestivo “incriminato”, che era invece teso a promuovere l’immagine personale e finalizzato ad acquisire nuovi clienti.
Non passa neppure la tesi della presunta violazione del Trattato. Per i giudici, si può in astratto convenire che i Consigli distrettuali siano associazioni di imprese e che possano quindi rendersi promotori di intese restrittive della libertà di concorrenza. Ma non quando esercitano l’azione disciplinare: in tal caso svolgono una funzione sociale di vigilanza sulla professione e sfuggono perciò alle norme sulla tutela della concorrenza e del mercato. Patrizia Maciocchi

Foto del profilo di Andrea Gentile

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