CASSAZIONE: Il giudice può scegliere lo scaglione della parcella (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE
Il giudice può scegliere lo scaglione della parcella
Lun.12 – La scelta dello scaglione che si applica ai fini della liquidazione del compenso all’avvocato rientra nelle prerogative del giudice di merito, mentre la regola della non contestazione espressa dall’art. 115 cpc riguarda solamente «i fatti».
Lo hanno affermato i giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 23897 dello scorso 23 novembre.
Il thema decidendum sottoposto all’attenzione dei giudici di piazza Cavour vedeva l’avvocato Tizia ricorrere, con quattro motivi, per la cassazione dell’ordinanza con cui la Corte d’Appello aveva liquidato alla professionista la somma in relazione all’opera prestata nell’interesse della propria assistita Caia in un giudizio di appello fino al momento della rinunzia al mandato.
La Corte d’appello aveva ridotto l’originaria pretesa, evidenziando innanzitutto le attività difensiva espletate dall’avvocato (redazione dell’atto di appello e compimento delle attività complementari, partecipazione all’udienza fissata per la decisione sull’istanza di sospensione della sentenza ex art. 283 cpc, e partecipazione a tre udienze).
La stessa Corte ha, quindi, considerato eccessivamente elevato il compenso richiesto per il solo sub procedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, osservando inoltre che la divisione ereditaria oggetto del giudizio non presentava particolari questioni, sicché poteva farsi applicazione dei valori compresi tra i minimi e medi dello scaglione di riferimento ed in proposito, ritenuto inapplicabile lo scaglione indicato dal professionista, ha preso come riferimento, in assenza di diversi elementi, lo scaglione tariffario corrispondente al valore della causa indicato nell’atto di appello ai fini della determinazione del contributo unificato.
Al ricorso del professionista, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 cpc, resiste la cliente con controricorso.
Gli Ermellini, hanno, poi ribadito nella sentenza in commento che gli scaglioni per il pagamento del contributo unificato seguono uno schema diverso rispetto a quelli indicati nella tariffa legale: i primi infatti sono ancorati, nel massimo, alle cause di calore superiore a euro 520.000,00, mentre i secondo contengono una più ampia previsione. Maria Domanico

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