CASSAZIONE: Il giudice indaga sul genitore che denigra l’altro (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Il giudice indaga sul genitore che denigra l’altro
Il giudice deve accertare se la madre si comporta in modo tale da causare nel figlio una sindrome di alienazione parentale (Pas) a danno della figura paterna, senza limitarsi a “ratificare” il parere del consulente tecnico d’ufficio che attribuisce l’ostilità ad altre cause. Così la Cassazione, con la sentenza 6919, invita la Corte d’appello a verificare la fondatezza delle denunce del genitore non affidatario sul ruolo giocato dall’ex moglie nel determinare l’allontanamento della figlia. Il consulente, pur avendo constatato una resistenza della ragazza ad incontrare il padre sfociata anche in crisi di panico, l’aveva attribuita alla relazione non particolarmente stretta tra i due, tanto da definirla «turistica», cioè come se fosse limitata ad alcuni viaggi e senza radici solide in situazioni di vita di tipo quotidiano. I giudici di merito avevano dunque confermato l’affidamento congiunto con residenza presso la madre e avallato la decisione del Tribunale dei minori di subordinare la ripresa dei rapporti col padre a un percorso psicoterapeutico.
Il tutto senza dare gran peso alla segnalazione di una Pas dovuta, a parere del padre, alla campagna denigratoria condotta dalla madre.
L’uomo aveva fatto presente di avere dalla sua parte anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: la sentenza 25704 del 2013 aveva condannato l’Italia per violazione dell’articolo 8 della Convenzione da parte dello Stato, che non aveva reso possibile superare gli ostacoli posti dalla madre affidataria, ma anche dalla stessa minore, a che il padre esercitasse il suo diritto di visita.
La Cassazione chiarisce che, quando un genitore denuncia condotte tese ad allontanare il figlio da lui, il giudice ha l’obbligo, ai fini di una modifica delle condizioni di affidamento, di verificare se queste esistano davvero e se siano idonee a configurare una sindrome di alienazione parentale. Valutazione da fare utilizzando i comuni mezzi di prova, presunzioni comprese. Questo, precisano i giudici, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità scientifica della patologia. Perché nel giudizio sull’idoneità di un genitore pesa anche la capacità di preservare la relazione parentale con l’altro, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita serena. P.Mac.

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