CASSAZIONE: Il difensore malato non ha l’obbligo di farsi sostituire (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Sezioni unite. Anche nell’appello camerale
Il difensore malato non ha l’obbligo di farsi sostituire

Roma. Il difensore che non può partecipare all’udienza per ragioni di salute non ha l’obbligo di nominare un sostituto nè di indicare le ragioni per le quali non lo fa. L’impedimento per ragioni di salute, che consente di rinviare l’udienza, vale anche nel giudizio camerale.
Le Sezioni unite, (sentenza 41432) chiariscono due punti sui quali la giurisprudenza si era divisa. Il primo quesito riguardava l’onere di nominare un sostituto per l’avvocato impossibilitato a partecipare all’udienza perché malato o per un altro evento non prevedibile. Secondo la tesi dominante l’obbligo di nominare un sostituto o di indicare le ragioni dell’omessa nomina, scatta per il difensore solo nel caso di un concomitante impegno professionale, mentre sarebbe escluso quando l’impedimento riguarda la salute, comunicato al giudice e debitamente documentato. Solo di recente la giurisprudenza ha assimilato l’impedimento per un coincidente impegno professionale alla malattia del difensore, affermando l’obbligo di nominare il sostituto anche in quest’ultimo caso.
Le Sezioni unite scelgono il primo orientamento. Per i giudici l’effettività della difesa non può essere ridotta alla formale presenza di un tecnico del diritto che, per mancanza di tempo e di rapporti significativi con le parti, non sia in grado di padroneggiare adeguatamente la causa. Non può dunque essere esteso anche al caso della malattia non prevedibile l’obbligo di nominare un sostituto, che deve restare limitato all’ipotesi dei due impegni professionali coincidenti. Per ottenere il rinvio dell’udienza il difensore malato, o impossibilitato a comparire per un imprevisto, deve provare la sussistenza dell’impedimento o la patologia. Circostanze improvvise e imprevedibili tali da impedire la nomina tempestiva di un sostituto che abbia avuto il tempo di studiare la vicenda. La seconda risposta fornita dalle Sezioni unite riguarda l’estensibilità o meno del principio sul legittimo impedimento del difensore per imprevedibili motivi di salute, anche ai procedimenti camerali di appello, conseguenti al processo di primo grado.
La risposta delle Sezioni unite è un sì che ribalta il precedente orientamento, pressoché incontrastato, secondo il quale l’impedimento del difensore, non sarebbe per ragioni di speditezza del rito, un valido motivo per rinviare l’udienza camerale di appello. Il Supremo collegio cambia rotta, sottolineando che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte evidenziato la necessità di garantire un processo equo, con garanzia del diritto di difesa, in ogni stato e grado del giudizio. Per essere in linea con la Costituzione e con la Cedu la disciplina del legittimo impedimento, già prevista per l’udienza preliminare, va dunque estesa anche al procedimento camerale. Patrizia Maciocchi

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile