CASSAZIONE: I luoghi comuni offensivi non sono diffamatori (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione. I giudici di legittimità precisano il perimetro dell’illecito penale
I luoghi comuni offensivi non sono diffamatori
Il soggetto passivo del reato deve essere individuabile

Non integra il reato di diffamazione l’affermazione offensiva caratterizzata da preconcetti e luoghi comuni, che non consenta l’individuazione specifica di un determinato individuo a cui è stata rivolta l’offesa.
La Corte di cassazione, con la sentenza 24065 depositata ieri, sdogana i «luoghi comuni» e le affermazioni che hanno una carica offensiva, sottolineando che «non integra il reato di diffamazione l’affermazione offensiva, caratterizzata da preconcetti e luoghi comuni, che non consenta l’individuazione specifica, ovvero riferimenti inequivoci a circostanze e fatti di notoria conoscenza attribuibili a un determinato individuo, giacchè il soggetto passivo del reato deve essere individuabile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, quale si desume anche dal contesto in cui è inserita».
Un criterio che, come dice piazza Cavour, «non è surrogabile con intuizioni o con soggettive congetture che possano insorgere in chi, per sua scienza diretta, può essere consapevole, di fronte alla genericità di un’accusa denigratoria, di poter essere uno dei destinatari».
La Quinta sezione penale della Corte di cassazione (presidente Palla, relatore Miccoli) ha così convalidato l’archiviazione del procedimento penale a carico di Oliviero Toscani, indagato per il reato di diffamazione.
Il procedimento era derivato da un’affermazione del noto pubblicitario nel corso del programma radiofonico «La zanzara» su Radio 24. Ne era scaturita una querela da parte di quattro veneti che si erano sentiti offesi come «abitanti, residenti e appartenenti alla comunità, alla Regione e al popolo veneto».
Il 2 febbraio 2015, Toscani, come riferisce la sentenza della Cassazione, aveva affermato che i veneti «sono un popolo di ubriaconi ed alcolizzati», proseguendo con frasi del tenore «poveretti, non è colpa loro se nascono in Veneto. Basta sentire l’accento veneto: è da ubriachi, da alcolizzati, da ombretta, da vino».
Affermazioni che la Cassazione, sottoscrivendo il giudizio del gip di Verona, ha definito «del tutto generiche, indubbiamente caratterizzate da preconcetti e luoghi comuni ma prive di specifica connessione con l’operato e la figura di soggetti determinati o determinabili».
Inoltre, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la doglianza relativa alla erronea qualificazione giuridica del fatto, che secondo i ricorrenti sarebbe riconducibile in materia di repressione della discriminazione razziale.
Enrico Bronzo

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