CASSAZIONE: È diffamazione offendere per lettera l’amministratore (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Rischi penali. Reato non depenalizzato
È diffamazione offendere per lettera l’amministratore

L’offesa all’amministratore contenuta in una missiva diretta anche ad una pluralità di destinatari, è reato di diffamazione. Inutili i tentativi dell’imputato per far dichiarare tale comportamento quale reato di ingiuria, nella speranza di potersi giovare della depenalizzazione che tale reato ha avuto, a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 7/2016 (quella fattispecie penale è divenuto in un illecito civile con sanzione amministrativa).
Tutto inizia con la lettera con cui un tecnico (l’imputato) dava del “mentecatto” all’amministratore di una multiproprietà, seppur nell’intento di fare delle precisazioni in ordine al pagamento dei suoi onorari in risposta a una lettera della persona offesa (amministratore) che ne pretendeva la gratuità. La missiva era stata inviata all’amministratore e ad altri soggetti.
I giudici di primo e di secondo grado dichiarano il tecnico colpevole del delitto di diffamazione e lo condannano al pagamento di una multa e al risarcimento dei danni causati alla parte civile. L’imputato si rivolge alla Cassazione sulla considerazione che sussisteva il reato di ingiuria aggravata in quanto lo scritto, contente l’offesa alla reputazione dell’amministratore, era stato indirizzato anche al medesimo.
La Corte di cassazione respinge il ricorso ritenendo la censura priva di fondamento (sentenza n. 18919/2016): richiamando precedenti pronunce, precisa che nel caso «l’offesa sia contenuta in una missiva diretta ad una pluralità di destinatari, oltre l’offeso, non può considerarsi concretata la fattispecie dell’ingiuria aggravata dalla presenza di altre persone, proprio per la non contestualità del recepimento delle offese medesime per la conseguente maggiore diffusione delle stesse».
Nella fattispecie in esame, non sussiste il delitto di ingiuria ma quello di diffamazione in quanto la lettera era stata indirizzata ad altri due condòmini ed era stata letta anche da altre persone che facevano parte dell’amministrazione, in quanto la lettera era stata inviata impersonalmente all’amministratore di condomino (senza aver precisato riservata-personale) e, quindi, «nella piena consapevolezza che la stessa poteva essere posta a conoscenza anche di altre persone e che comunque sarebbe stata protocollata agli atti dell’amministrazione a disposizione di chiunque vi potesse accedere» (Cassazione, sentenza 18919/2016).
Già in precedenza è stato condannato per diffamazione l’amministratore che, in una lettera inviata a tutto il condominio, riportava le espressioni ingiuriose pronunciate durante l’assemblea nei confronti di due condomini. (sentenza n 44387/2015). E allo stesso modo è stato ritenuto diffamante l’aver affisso nel portone del condominio i nominativi dei morosi perché «non vi è alcun interesse da parte di terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri» (sentenza 39986/2014). Luana Tagliolini

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