CASSAZIONE: Due anni di matrimonio bastano per l’assegno (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE
Due anni di matrimonio bastano per l’assegno
Don.27 – La Corte di cassazione con una ordinanza ha stabilito che non sono pochi due anni di matrimonio per escludere l’obbligo di versare l’assegno di mantenimento al coniuge (ordinanza, sez. VI civile, dell’11 marzo 2016, n. 4797).
Il parametro della durata del matrimonio, deve essere sempre presente al giudice di merito nel momento in cui fissa l’ammontare dell’assegno mensile all’ex coniuge, motivo per cui per le nozze «lampo», ovvero quando la separazione sia arrivata poco dopo il matrimonio, si può anche escludere del tutto il versamento dell’assegno di mantenimento. Tale considerazione ha valore in quei casi in cui il tempo matrimoniale è durato veramente poco (ad esempio, pochi mesi o, addirittura, alcune settimane). Ora intervengono i giudici della Suprema Corte, che nel caso analizzato, ovvero di una unione che si sia protratta per 24 mesi, affermano che l’assegno di mantenimento non può essere negato, poiché è illogico sostenere che una breve durata del matrimonio possa costituire «ragione da sola sufficiente per escludere l’assegno divorzile». Conseguentemente opera la regola per cui, se uno dei due coniugi ha un reddito inferiore rispetto a quello dell’altro e, quindi, con la separazione si verifica il peggioramento del proprio tenore di vita rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, il coniuge con il reddito minore avrà diritto all’assegno di mantenimento. Il caso si è chiuso con i giudici che hanno ritenuto legittima la richiesta della donna: a lei l’ex marito dovrà versare l’assegno divorzile, seppure su cifre economiche più contenute, ovvero 150 euro mensili rispetto ai 200 previsti in primo grado. La diminuzione è stata giustificata dai giudici d’appello con due considerazioni: la prima, la «breve durata del matrimonio», cioè due anni; la seconda, con le maggiori spese cui l’uomo dovrà fare fronte per il mantenimento della nuova famiglia di fatto che ha costituito con un’altra donna. L’incertezza intorno al quantitativo monetario da versare, l’applicazione del concetto di debolezza economica spesso ondivago, fanno emergere anche da noi l’esigenza di una legge sui patti prematrimoniali.

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