CASSAZIONE: Doppio binario per la prova dell’evasione (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Reati fiscali. Il giudice penale non è vincolato all’accertamento della Commissione tributaria
Doppio binario per la prova dell’evasione
Milano. Piena autonomia del giudice penale nell’accertare e determinare l’imposta evasa: l’attività svolta dall’agenzia fiscale, in sostanza, non è vincolante per il magistrato, che può anche giungere a conclusioni opposte rispetto alle Entrate. La Terza sezione penale della Cassazione – sentenza 39789/16, depositata ieri – torna a riaffermare il “doppio binario” di valutazione nei reati fiscali, respingendo un ricorso in materia di evasione di imposta sul valore aggiunto. Un imprenditore romano, condannato per violazione dell’articolo 5 del Dlgs 74/2000, contestava le conclusioni del giudice di merito che aveva calcolato l’evasione sulla base di un volume d’affari «presunto e non effettivo» – tratto dai rapporti bancari – e senza considerazione dei costi sostenuti dalla società. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto incentrato su una questione di merito, ma ha tuttavia ribadito i principi cardine nel rapporto tra l’accertamento penale e quello tributario. L’operato della Corte d’appello, spiega la Terza, non è comunque censurabile neppure sotto il profilo di merito poiché al dato bancario è stato associato un ulteriore indizio a riscontro, cioè le fatture (per 500mila euro) emesse nell’unica annualità non travolta dalla prescrizione. Quanto ai costi, che ovviamente incidono nella determinazione dell’imposta evasa, è onere del contribuente indicarli e, successivamente, del giudice penale valutarne l’inerenza, anche qui però senza la “pregiudiziale” dell’accertamento tributario. Da qui il principio riaffermato dalla Terza, secondo cui ai fini della configurabilità di omessa dichiarazione Irpef o Iva «il giudice nel determinare l’ammontare dell’imposta evasa, sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi di esercizio detraibili, può fare ricorso alle risultanze delle indagini bancarie svolte nella fase dell’accertamento tributario, a condizione che proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari unitamente ad elementi di riscontro, eventualmente acquisiti anche aliunde, che diano certezza della condotta criminosa, privilegiando il dato fattuale reale rispetto a quello di natura meramente formale che caratterizza l’ordinamento fiscale». Alessandro Galimberti

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