CASSAZIONE: Doppia bancarotta con attenuante (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Fallimento. Quando il danno è modesto
Doppia bancarotta con attenuante

La presenza in contemporanea delle ipotesi di bancarotta per distrazione e documentale, se il danno è modesto, non basta a escludere l’attenuante della particolare tenuità del fatto.
La Cassazione (sentenza 36816) accoglie sul punto il ricorso dell’imputato. I giudici respingono in generale la tesi del ricorrente che negava del tutto la sussistenza dei reati contestati. Secondo la difesa non si poteva parlare di bancarotta per distrazione essendo i beni sottratti al patrimonio della società privi di valore di mercato. Ad essere “spariti” erano strumenti tecnologici ormai obsoleti e non rivendibili e dunque non idonei ad assolvere la funzione di garanzia in favore dei creditori. Nessun dolo anche per la bancarotta documentale non finalizzata a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio ma semplice conseguenza della fine dell’attività. Nel ricorso la difesa lamentava anche l’esclusione della configurabilità dell’attenuante del danno di particolare tenuità prevista dall’articolo 219, comma terzo della legge fallimentare.
La Cassazione, afferma la responsabilità nei reati da parte dell’amministratore: i beni avevano un valore modesto ma non nullo e le “carte”, sebbene consegnate dal commercialista, non erano mai arrivate curatore.
La Suprema corte accoglie invece la richiesta di applicazione dell’attenuante, esclusa dalla Corte territoriale. Per i giudici di merito la contemporanea sussistenza della bancarotta per distrazione e documentale rendeva impossibile concedere l’attenuante. Per la Cassazione però la Corte d’appello ha sbagliato.
La pluralità delle condotte di bancarotta è già considerata dall’ordinamento come una fattispecie aggravata che può essere bilanciata con circostanze di segno contrario.
È dunque possibile che in presenza di più comportamenti di rilievo penale, ciascuno dei quali produttivo di una modesta lesione al bene tutelato, il giudice possa ritenere le due circostanze equivalenti, oppure considerare prevalente quella favorevole al reo. Il dato empirico della pluralità dei fatti non ha nulla a che vedere con i parametri utili ai fini della concessione dell’attenuante prevista dall’articolo 219 fondata solo sulla verifica in concreto dell’entità del danno cagionato.
Per quanto riguarda la bancarotta fraudolenta, il giudizio si deve basare sulla diminuzione non percentuale ma globale, che il comportamento del fallito ha provocato alla massa attiva che sarebbe stata disponibile senza gli illeciti. Conclusione analoga per la bancarotta documentale, dove non è rilevante l’ipotesi del passivo, ma la differenza che la mancanza di libri o scritture ha determinato nella quota complessiva dell’attivo da ripartire tra i creditori, con riguardo al momento di consumazione del reato. P.Mac.

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