CASSAZIONE: Crediti da lavoro senza sospensione feriale (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Procedura fallimentare. Chiesto alle Sezioni Unite un nuovo intervento sui termini processuali
Crediti da lavoro senza sospensione feriale

La prima sezione della Cassazione, con ordinanza di ieri, ha chiesto un nuovo intervento delle sezioni unite sull’applicabilità della sospensione feriale dei termini processuali ai giudizi aventi ad oggetto l’insinuazione di crediti di lavoro allo stato passivo del fallimento.
L’impugnazione riguardava una sentenza che ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello di due lavoratori contro la sentenza di primo grado che ne aveva respinto l’opposizione allo stato passivo. La ritenuta tardività dipendeva dal non aver tenuto conto della sospensione feriale dei termini e il dubbio nasce perché quest’ultima non si applica alle cause di lavoro, ma alle cause di opposizione, che seguono una procedura diversa.
La prima sezione civile ha dato atto del principio già espresso dalle sezioni unite con sentenza 54665/09 (poi uniformemente applicato nei giudizi successivi), secondo cui la natura sostanziale di causa di lavoro, prevarrebbe sulla forma del processo, con la conseguente inapplicabilità della sospensione feriale nei giudizi in cui sono in discussione crediti di lavoro, onde assicurarne un rapido soddisfacimento.
L’ordinanza dissente: «Queste esigenze non ricorrono però in un procedimento avente ad oggetto l’ammissione di crediti di lavoro allo stato passivo del fallimento, atteso che, quali che siano i suoi tempi di definizione, all’accoglimento della domanda, che è di mero accertamento, consegue il diritto del lavoratore a partecipare al concorso e non già ad ottenere l’immediato pagamento del credito ammesso: il credito verrà soddisfatto, al pari di ogni altro creditore insinuato, solo nel caso, e nei limiti, in cui vi sia capienza nell’attivo e solo all’esito della formazione e dell’approvazione di eventuali piani di riparto parziali o di quello finale».
La Corte coglie le paradossali conseguenze della mancata applicazione della sospensione feriale, che «non comporta alcun vantaggio per il lavoratore, ma, al contrario lo sfavorisce rispetto a tutti gli altri creditori, precludendogli di usufruire di un maggior termine per impugnare il provvedimento di esclusione dallo stato passivo pur in difetto di quelle esigenze di speditezza che giustificano l’inapplicabilità della sospensione feriale nelle ordinarie controversie di lavoro».
Non senza implicita ironia si evidenzia che il processo che si vorrebbe informare a maggiore rapidità, sebbene vertente in tema di crediti di lavoro, è tuttavia scandito da forme e tempi «certamente non ispirati al principio di concentrazione» e «oltre a creare una ingiustificata disparità di trattamento fra i titolari di tali crediti e gli altri creditori, ha di fatto onerato il solo lavoratore al rispetto di esigenze di speditezza non individuate dal legislatore e non avvertite dai giudici (…)».
Ora il primo passo spetterà al Primo presidente della Cassazione, che dovrà valutare l’opportunità di rimettere (nuovamente) la questione alle Sezione Unite.
Se queste ultime accoglieranno la nuova soluzione prospettata dalla Prima sezione la sospensione feriale dei termini si applicherà a tutti i giudizi di impugnazione dello stato passivo, ivi compresi quelli aventi ad oggetto l’accertamento di crediti di lavoro, aumentando forse un po’ il contenzioso, ma ponendo fine ad una effettiva disparità. Serena Fantinelli Uberto Percivalle

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