CASSAZIONE: Con l’interesse comune spese «solidali» (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Soccombenza. La condanna delle parti che perdono la lite a pagare l’intera quota scatta anche quando le domande hanno un diverso val
Con l’interesse comune spese «solidali»

Roma. La condanna in solido al pagamento delle spese processuali, nei confronti di più parti soccombenti, è possibile se c’è un comune interesse, anche se le domande hanno un valore diverso.
La Cassazione (sentenza 20916) ricorda che la condanna a pagare per intero le le spese del processo può essere pronunciata non solo nel caso di indivisibilità o solidarietà del rapporto, ma anche in presenza di interessi comuni. Una circostanza che può essere desunta dalla semplice identità delle questioni sollevate o dagli atteggiamenti convergenti della difesa.
Con questa interpretazione viene superato un vecchio orientamento, secondo il quale quando la strategia difensiva è la stessa, il vincolo di solidarietà, ai fini del pagamento delle spese, resta circoscritto nei limiti in cui esiste un interesse comune, «con la conseguente diversa incidenza per la responsabilità delle spese di domande di contenuto notevolmente difforme». Ad esempio nel caso di due domande autonome e di valore diverso, la solidarietà va rapportata alla misura dell’interesse comune e quindi alla domanda che per minor valore, può essere compresa nell’altra.
Un indirizzo superato, ma che è stato ripreso da una recentissima sentenza di legittimità (6976/16) secondo la quale domande di valore notevolmente diverso sarebbero di ostacolo alla condanna in solido, anche se le parti hanno lo stesso interesse all’accoglimento delle pretese.
La Suprema corte ritiene, al contrario, che non sia concepibile una solidarietà limitata o commisurata a una parte della domanda perché, per il creditore che vince il giudizio, è irrilevante la misura del diverso interesse alla causa da parte di chi perde la causa. Se il giudice di merito verifica l’esistenza di un interesse condiviso e condanna i soccombenti a pagare l’intera quota delle spese, l’entità dell’interesse di ciascuna parte ha importanza solo per i rapporti interni. In sede processuale va negata l’eventualità dell’interesse esclusivo, lo stesso codice di rito pone, infatti, il limite dell’interesse comune. Tuttavia non essendo ipotizzabile un interesse comune alla causa “pro parte”, in caso di condanna solidale, sarà rimessa alla definizione dei rapporti tra i condebitori la determinazione della parte di ciascuno. Via libera dunque alla condanna in solido non solo quando il rapporto sostanziale è indivisibile o solidale ma anche quando c’è una comunanza di interessi che si evince dalle tesi della difesa per contrastare le pretese dell’avversario o dalle stesse questioni sollevate. Un principio da applicare anche a domande di valore notevolmente diverso se c’è un fatto costitutivo comune e una convergenza di questioni di fatto e di diritto. Patrizia Maciocchi

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