CASSAZIONE: Compensi, servono prove solide (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

La Corte di cassazione ha rigettato con sentenza il ricorso presentato da un avvocato

Compensi, servono prove solide

Il legale deve riportare la scrittura privata col cliente

 

Lun.27 – Niente compenso al legale se, in sede di ricorso di legittimità, omette di riportare il contenuto integrale della scrittura privata nella quale il cliente sostiene di aver già corrisposto il suo debito: lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 9663/2016. Nel richiamarsi ad un precedente sul punto (Cass., S.u., n. 15169 del 2010), il supremo consesso ha ricordato come «le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti», dal momento che non si applica alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c. (in tema, appunto, di efficacia della scrittura privata), né tanto meno quella processuale, prevista dall’art. 214 c.p.c.: in altre parole, tali documenti costituirebbero «prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario» e potrebbero contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti durante il processo. Con queste argomentazioni i giudici della II sezione civile hanno rigettato il ricorso presentato da un avvocato avverso la sentenza di merito nella quale, in totale riforma della pronuncia di primo grado, era stata respinta la domanda con cui chiedeva al coobligato solidale la condanna al pagamento dei compensi maturati in relazione all’attività di difesa svolta. Per gli ermellini, tuttavia, il ricorso difettava «evidentemente» del requisito dell’autosufficienza: la parte ricorrente, infatti, aveva omesso di riportare «puntualmente» il contenuto del proprio atto introduttivo. Piuttosto che limitarsi ad affermare che il pagamento avrebbe avuto ad oggetto una somma di importo inferiore al credito vantato, avrebbe dovuto riportare il contenuto della dichiarazione del terzo «anche al fine di apprezzare se in tale dichiarazione vi fossero delle ulteriori precisazioni del solvens, quali, per ipotesi, il riferimento ad una disponibilità del creditore ad accettare la somma versata, ancorché di importo inferiore alla pretesa azionata, a totale tacitazione dei propri diritti». Hanno quindi condannato il libero professionista al pagamento delle spese processuali, oltre al rimborso nei confronti del controricorrente. Adelaide Caravaglios 

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