CASSAZIONE: Cassazione in breve (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cassazione in breve

Rito penale
Querelante assente È remissione tacita
L’assenza del querelante va interpretata come un disinteresse al processo ed è dunque una remissione tacita di querela. La Cassazione invita a rispettare i principi della ragionevole durata del processo evitando attività processuali inutili e onerose in un assenza di una prova certa della volontà della parte lesa.
L’articolo 531 comma 2 del codice di rito, in virtù del quale si dichiara l’estinzione del reato anche quando c’è un dubbio sull’esistenza di una causa di estinzione, potrebbe essere applicato nel caso di mancata comparizione del querelante, per evitare lo stallo del processo. Un’interpretazione in linea con le ragioni di economia processuale.
Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 23 marzo 2016 n.12417

Confisca
Agenzia nazionale segnali i creditori
Nel caso di confisca dei beni in seguito a una condanna per associazione di stampo mafioso, se il giudice dell’esecuzione penale ritiene ammissibile e fondata la domanda di tutela del credito, con ammissione teorica al pagamento, dovrà essere l’Agenzia nazionale a segnalare l’esistenza o meno di posizione creditorie concorrenti. Un’ indicazione utile a realizzare, nella stessa fase, la necessaria graduatoria.
Corte di cassazione – Sezione I penale – Sentenza 23 marzo 2016 n.12362

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